Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'espletamento delle funzioni di provveditore alle Opere pubbliche la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici e' aumentata complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.12 I posti suddetti sono portati in aumento ai ruoli organici della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al successivo art. 3, e del ruolo degli ingegneri del Genio civile di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento e' ripartito di volta in volta fra i predetti due ruoli organici in relazione al numero dei funzionari di ciascun ruolo nominati provveditori alle Opere pubbliche.
2. La nomina a provveditore alle Opere pubbliche puo' essere conferita anche a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, nonche' ad ispettori generali del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie, purche' muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno nominati provveditori e quelli che gia' rivestono tale carica sono considerati, agli effetti del precedente comma, quali ispettori generali del Genio civile o della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, a seconda che siano tecnici o amministrativi.
3. I provveditori alle Opere pubbliche sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.(1A)
Art. 2
1. Il provveditore alle Opere pubbliche per il Veneto e' anche il presidente del Magistrato alle acque.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1967, N. 698
Art. 4
1. Fino a quando non sara' emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale delle carriere direttive, amministrativa e tecnica, dell'Amministrazione dei lavori pubblici puo' essere collocato nella posizione di fuori ruolo presso gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 836, per un contingente di 15 unita', cosi' ripartito:
Ispettori generali...................... N. 1
direttori di divisione.................. " 6
direttori di sezione.................... " 8
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N. 15
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Art. 5
1. E' abrogato l'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA