Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Ruoli organici
1. I ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione dei lavori pubblici, del Corpo del Genio civile, dei servizi radiotecnici e del personale dei sorveglianti idraulici, di cui ai quadri D. 14, C. 33, E. 54, P. A. 75, allegati al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il ruolo organico dei disegnatori di cui alla tabella allegata alla legge 10 luglio 1960, n. 724, e il ruolo organico degli ufficiali idraulici di cui alla tabella allegata alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle A 1, A 2, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, C I, C 2, C 3, C 4, D 1, D 2, D 3, D 4, allegate alla presente legge.
2. Il Presidente del Magistrato alle acque e' anche Provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.
3. I posti di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 131, modificato dalle leggi 24 dicembre 1959, n. 1149, e 13 luglio 1965, n. 883, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo stesso, sono ridotti di una unita'.
4. L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 131, e' abrogato.
5. E' soppresso il ruolo organico di direttore dei servizi radiotecnici, di cui al quadro D 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: l'incarico di direttore dei servizi radiotecnici e' affidato ad un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico degli ingegneri del Genio civile.
6. Il ruolo organico di cassiere dell'Amministrazione centrale di cui al quadro C 3 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' soppresso: le funzioni di cassiere sono esercitate da un funzionario appartenente ai ruoli organici della carriera di concetto con la qualifica non inferiore a quella di primo segretario ed equiparata.
7. Il ruolo dei segretari del Genio civile assume la denominazione di ruolo unico dei segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici per gli uffici centrali, decentrati e periferici.
Art. 2 Personale dei ruoli aggiunti ex M.A.I
1. Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, sono collocati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, di cui alle tabelle annesse alla presente legge, in ordine di anzianita' di qualifica e di carriera, conservando, ad ogni effetto, detta anzianita'.
2. Il collocamento di detto personale nei ruoli organici e' disposto, ove occorra, anche in soprannumero, lasciando scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.
3. I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.
Art. 3 Personale a contratto tipo dell'ex M.A.I
1. Il personale assunto dal soppresso Ministero dell'Africa italiana con rapporto di impiego regolato dal contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, che abbia optato per la conservazione di tale rapporto di impiego ai sensi delle leggi 29 aprile 1953, n. 430, e 9 luglio 1954, n. 431, e che sia stato trasferito alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, puo', entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'inquadramento nei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici.
2. Detto personale prendera' posto nelle qualifiche dei ruoli organici corrispondenti a quelle nelle quali risulta inquadrato nel contratto tipo e verra' collocato secondo l'anzianita' posseduta nella qualifica di provenienza, dopo l'ultimo impiegato del ruolo ordinario di pari anzianita' o qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' posseduta.
3. L'inquadramento nei ruoli organici di detto personale deve avere luogo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ove occorra, anche in soprannumero.
Art. 4 Ingegneri e urbanisti
1. Il ruolo degli ingegneri e architetti urbanistici, di cui al quadro D 14 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' soppresso e gli impiegati gia' inquadrati nel ruolo stesso sono collocati, in ordine di anzianita' di qualifica e di carriera, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ingegneri del Genio civile, conservando, ad ogni effetto, detta anzianita'.
2. Nel ruolo degli ingegneri del Genio civile sono istituite le qualifiche di urbanista (ex coefficiente 271), di urbanista principale (ex coefficiente 325), di urbanista superiore (ex coefficiente 402) e di urbanista capo (ex coefficiente 500). Nello stesso ruolo, 40 posti delle dotazioni organiche delle qualifiche iniziali, 20 posti della dotazione della qualifica di ingegnere superiore e 10 posti della dotazione della qualifica di ingegnere capo sono riservati al personale urbanista, per il reclutamento del quale, come anche per i concorsi ed esami di promozione, debbono essere emanati separati bandi.
3. Per l'ammissione a tali concorsi e per il relativo programma di esame, restano in vigore le norme attuali; il programma del concorso speciale per la promozione ad urbanista capo e' fissato in base alle norme di cui all'articolo 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Nei bandi di concorso per l'accesso alla carriera di ingegnere del Genio civile, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di riservare un determinato numero di posti a candidati in possesso di particolari lauree in ingegneria.
5. Il punto IX dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, che approva le norme relative al concorso per la nomina ad ingegnere in prova nel corpo del Genio civile, e' modificato come segue: "Legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici".
Art. 5 Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi dell'Amministrazione centrale
1. Il ruolo degli archivisti dell'Amministrazione centrale di cui al quadro E 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' soppresso.
2. E' istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi della Amministrazione centrale con l'organico di cui alla tabella C 3 allegata alla presente legge.
3. Il personale appartenente al soppresso ruolo e' inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianita' a tutti gli effetti.
Art. 6 Ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile
1. Il ruolo degli archivisti del Genio civile di cui al quadro E 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' soppresso.
2. E' istituito il ruolo degli archivisti e degli stenodattilografi del Genio civile con l'organico di cui alla tabella C 4 allegata alla presente legge.
3. Il personale appartenente al soppresso ruolo e' inquadrato nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente a quella rivestita, anche in soprannumero, in base all'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta nel ruolo di provenienza, conservando tale anzianita' a tutti gli effetti.
Art. 7 Mansioni del personale stenodattilografo e del personale archivista
1. Il personale del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile con qualifica di allievo stenodattilografo, stenodattilografo aggiunto e stenodattilografo, differenziato dal personale archivista per tali tre qualifiche, svolge esclusivamente mansioni di stenodattilografia e di dattilografia negli uffici centrali, decentrati e periferici della Amministrazione dei lavori pubblici, cui e' destinato in base al ruolo di appartenenza.
2. Il personale dei suddetti ruoli con qualifica di applicato aggiunto, applicato e archivista, puo' essere adibito al servizio di dattilografia, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione, negli uffici centrali, decentrati e periferici cui e' assegnato in base al ruolo di appartenenza.
Art. 8 Concorsi di ammissione alle qualifiche di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo
1. Per l'accesso alla qualifica di applicato aggiunto e di allievo stenodattilografo del ruolo dell'Amministrazione centrale e del ruolo del Genio civile sono banditi separati concorsi: il numero dei posti da mettere a bando per ognuna delle suddette qualifiche nei rispettivi ruoli e' determinato di volta in volta, in base alle esigenze di servizio, dal Ministro per lavori pubblici, che puo' conferire tutti o parte dei posti in ciascun ruolo disponibili all'una o all'altra qualifica.
2. Nel concorso per la qualifica di allievo stenodattilografo i candidati devono sostenere, oltre le prove scritte ed orali previste dalle vigenti norme, una prova pratica consistente in un saggio di scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano di prosa e nella conseguente trascrizione a macchina del brano stenografato.
3. Ogni altra modalita' della prova pratica di cui sopra e' indicata nel bando di concorso.
Art. 9 Ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti
1. Il ruolo dei marconisti del Genio civile di cui al quadro E 54 della tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' soppresso. E' istituito il ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti dell'Amministrazione dei lavori pubblici con l'organico di cui alla tabella C 2 allegata alla presente legge.
2. Gli assistenti radiotecnici sono addetti:
a) al mantenimento in efficienza delle stazioni radiotelegrafiche e della rete dei posti radio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
b) all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti radio di amplificazione, registrazione e di ogni altra apparecchiatura del Ministero dei lavori pubblici.
3. I marconisti sono addetti:
a) all'esercizio della rete radiotelegrafica in funzione presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
b) all'esercizio di ogni altra radio comunicazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici in tempi normali e in occasione di eventi straordinari.
4. Per l'ammissione al concorso di accesso al ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti e' prescritto il possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente.
5. Costituira' titolo preferenziale, a parita' di merito avere prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio, ed inoltre, per i marconisti, il certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe.
Art. 10 Collocamento nel ruolo degli assistenti radiotecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e nel ruolo degli assistenti del Genio civile
1. I marconisti capi, i primi marconisti e i marconisti del soppresso ruolo sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto la propria anzianita' di qualifica e di carriera.
2. I marconisti aggiunti sono collocati nella corrispondente qualifica, conservando nella qualifica del nuovo ruolo l'anzianita' complessiva posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella immediatamente inferiore del ruolo di provenienza.
3. Gli allievi marconisti - ex coefficiente 157 - sono collocati nella qualifica di marconista aggiunto - ex coefficiente 180 - del nuovo ruolo conservando ad ogni effetto l'anzianita' di servizio maturata nella qualifica di allievo marconista.
4. Agli assistenti del Genio civile e' riconosciuta ad ogni effetto l'anzianita' complessiva di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza ed in quella di assistente aggiunto dello stesso ruolo.
5. Gli assistenti aggiunti del Genio civile - ex coefficiente 157 - sono collocati nella qualifica di assistente del Genio civile - coefficiente 180 - conservando ad ogni effetto l'anzianita' maturata nella qualifica di assistente aggiunto dello stesso ruolo.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973 N. 734