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Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero

Testo vigente

Titolo I. Imposta di soggiorno

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Titolo II. Contributo speciale di cura.

Titolo III. Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.

Art. 10

1. Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico.

2. L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, tenuto conto delle esistenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonche' in funzione degli interessi del turismo nazionale.

3. Per le Regioni indicate nell'art. 18 l'assegnazione dei contributi viene fatta direttamente alle singole Amministrazioni regionali, che provvederanno alla ripartizione fra gli Enti provinciali per il turismo, operanti nella Regione, con i criteri di cui al comma precedente.1