Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero
Testo vigente
Titolo I. Imposta di soggiorno
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
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Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Titolo II. Contributo speciale di cura.
Art. 8
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Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
Titolo III. Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.
Art. 10
1. Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico.
2. L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, tenuto conto delle esistenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonche' in funzione degli interessi del turismo nazionale.
3. Per le Regioni indicate nell'art. 18 l'assegnazione dei contributi viene fatta direttamente alle singole Amministrazioni regionali, che provvederanno alla ripartizione fra gli Enti provinciali per il turismo, operanti nella Regione, con i criteri di cui al comma precedente.1
Art. 11
1. Il contributo annuale a carico delle Amministrazioni provinciali di cui all'art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, all'art. 2 del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2302, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1319, ed all'art. 3 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1716, e' fissato nella misura del 3 per cento dell'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.