Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:
a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 2.900 milioni a lire 3.500 milioni;
b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, e' elevato da lire 1.055 milioni a lire 1.355 milioni;
c) di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, e' elevato da lire 300 milioni a lire 450 milioni;
d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita', diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e' elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni.
2. Per il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma e' altresi' autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100 milioni.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere relativo al primo comma del precedente articolo, si provvedera', per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
2. All'onere relativo al secondo comma del precedente articolo, si fara' fronte con una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1961
GRONCHI
FANFANI - FOLCHI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA