Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti
Testo vigente
Capo I. Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita la Cassa, nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti. La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
Art. 2
1. La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidita', vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalita' stabiliti dall'art. 5 della presente legge. La Cassa inoltre puo' affidare ad Enti pubblici la assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purche' la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa.
Art. 3
1. Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1971, N. 1046
Art. 5
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'art. 8, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovra' essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:
a) le norme di applicazione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 23 e 24;
b) l'eta' di pensionamento, i periodi di contribuzione necessari alla maturazione del diritto e le modalita' di liquidazione della pensione;
c) le condizioni relative al riconoscimento della invalidita' permanente, nonche' quelle necessarie per assicurare la reversibilita' della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di eta' inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;
d) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge, superato i 50 anni.
Art. 5-bis
1. La Cassa presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari a carico a termini di legge, con gestione e contabilita' separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che gia' provvedono all'assistenza di malattia.
2. Al comitato dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.
3. In ogni caso debbono essere garantite le cure ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonche' gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.
Art. 5-ter
1. L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria e' obbligatoria per gli ingegneri ed architetti che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.
2. Le prestazioni spettano nei casi di malattia od infortunio quando l'iscritto e' in regola con il versamento dei contributi.
3. Ai fondi occorrenti per l'assistenza malattia la Cassa provvede mediante un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla gestione, nella misura stabilita dal comitato nazionale dei delegati.
4. La misura del predetto contributo puo' essere variata con deliberazione motivata, in relazione alle necessita' finanziarie della gestione.
5. La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo e' effettuata direttamente, tramite apposito conto corrente postale o con altre modalita' ritenute opportune, ovvero avvalendosi della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 6
1. Gli organi della Cassa sono:
a) il presidente;
b) il Comitato nazionale dei delegati;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) la Giunta esecutiva;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7
1. Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.
2. E' coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice presidente.
3. Sia il presidente che il vice presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.
Art. 8
1. Il Comitato nazionale dei delegati e' composto:
a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;
b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.
2. Per la validita' dell'elezione di ogni membro e' necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.
3. Per le modalita' di elezione valgono norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.
4. I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 9
1. Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione, della presente legge e sulle eventuali modificazioni;
c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;
d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza;
e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa.
f) stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici intese ad assicurare la assistenza malattia agli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda.