Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' modificato come segue:
"Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di L. 144.000 annue.
Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attivita' professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sara' fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.
La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, e' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.
I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa e' autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali".
Art. 2
1. L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' sostituito dal seguente:
"Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.
A decorrere dal 1 gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata".
Art. 3
1. L'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1972.
Art. 4
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento di attuazione della Cassa, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, sara' modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.
Art. 5
1. Il contributo previsto dall'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' dovuto per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti o che siano comunque redatti da ingegneri o architetti concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, per cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri o altro analogo atto amministrativo.
2. Il limite massimo, entro il quale puo' essere stabilito il contributo di cui al comma precedente e elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo e ridotto alla meta.
3. Il contributo e dovuto da coloro che eseguono direttamente o da coloro per conto dei quali si esegue la costruzione, l'impianto o l'opera. Esso e' commisurato al costo della costruzione, dell'impianto o dell'opera, quando il costo medesimo risulta dagli atti amministrativi indicati nel primo comma; negli altri casi la determinazione del costo e' effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1968, n. 179.
4. Il contributo non e' dovuto:
a) per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro, da ingegneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi;
b) per i progetti ed elaborati tecnici redatti e sottoscritti, nei limiti di rispettiva competenza, da iscritti negli albi di altre professioni tecniche.
5. Il rilascio degli atti amministrativi previsti nel primo comma del presente articolo e' subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo.2
Art. 6
1. A decorrere dal 1 gennaio 1972 saranno restituiti dalla Cassa a tutti gli interessati i contributi individuali versati in misura ridotta, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, con la maggiorazione degli interessi legali maturati.
2. Su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 1 gennaio 1973, in luogo della restituzione dei contributi di cui al comma precedente, anche nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa, si provvedera' a corrispondere il trattamento pensionistico nella misura prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971. Tale trattamento sara' corrisposto al verificarsi delle condizioni previste dalle predette norme.1
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 GENNAIO 1981, N.6
Art. 8
1. Le amministrazioni competenti a rilasciare gli atti amministrativi previsti nell'articolo 5 della presente legge sono tenute a fornire alla Cassa tutte le informazioni e gli elementi da essa richiesti ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni.
Art. 9
1. A decorrere dall'anno 1971, ai titolari di pensione a carico nella Cassa e' corrisposta una 13ยช mensilita', da erogarsi nel mese di dicembre, in misura pari ad un dodicesimo della pensione annua in godimento.
Art. 10
1. Gli ingegneri e gli architetti che non si siano avvalsi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, possono, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare la facolta' di riscatto delle annualita' di contribuzione necessarie per conseguire il diritto alla pensione base o all'integrazione, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal predetto articolo 18.
2. La disposizione del comma precedente si applica anche ai superstiti di ingegneri e architetti deceduti nel periodo corrente tra la data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 179, e la fine del semestre immediatamente successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.
Art. 11
1. Sono estesi alla Cassa tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.