Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le retribuzioni lorde iniziali degli assuntori di impianti classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, sono quelle risultanti dalla tabella annessa (allegato A).
Art. 2
1. Dal 1° gennaio 1958 le retribuzioni degli assuntori, non demeritevoli, cui sono affidati impianti classificati ai sensi del precedente articolo, sono suscettibili di aumenti periodici, fino ad un massimo di dieci, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di prestazioni in qualita' di assuntore di impianto classificato.
2. Il periodo di prestazioni effettivamente rese dopo il 31 dicembre 1957 con un impegno di almeno 8 ore giornaliere, come assuntore provvisorio o dipendente con mansioni amministrative o promiscue, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, o come assuntore provvisorio o dipendente da assuntore, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, e' calcolato per meta' della, sua durata agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui al comma precedente.
Art. 3
1. Ai fini dell'assegnazione della retribuzione nella prima applicazione della presente legge si considerano anche i bienni di prestazioni gia' rese in impianti classificati, attribuendo i relativi aumenti periodici di cui all'art. 2, fino ad un massimo di tre.
2. La retribuzione attribuita dal 1° gennaio 1958 non deve in alcun caso essere inferiore al compenso percepito al 31 dicembre 1957 per retribuzione, carovita personale, escluse maggiorazioni per localita' con oltre 600.000 abitanti, assegno perequativo ed assegno integrativo.
Art. 4
1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate ed arrotondate da corrispondere agli assuntori non rientranti fra quelli di cui all'art. 1 della presente legge ed ai dipendenti degli assuntori.
2. Il conglobamento e' attuato in maniera che ne scaturiscano dei compensi netti non inferiori a quelli fruiti prima del conglobamento, maggiorati dell'8 per cento.
Art. 5
1. Qualora con provvedimento legislativo con effetto posteriore al 1° gennaio 1958 siano apportate variazioni allo stipendio iniziale del personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato, e' applicata, con la stessa decorrenza, alla retribuzione degli assuntori e dei loro dipendenti, la variazione percentuale media risultante per il personale ferroviario che svolge un lavoro assimilabile.
Art. 6
1. I nuovi compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958.
2. Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1957, agli assuntori ed ai loro dipendenti compete il trattamento economico spettante in applicazione delle norme in vigore al 30 giugno 1955.
3. Per il suddetto periodo spettano, inoltre, agli assuntori ed ai loro dipendenti, le indennita' una tantum di cui all'annessa tabella (allegato B) da corrispondersi per meta' con l'entrata in vigore della presente legge e per il rimanente il 1° luglio 1958.
4. Le indennita' di cui al precedente comma sono ridotte di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi in cui, nel periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, i personali predetti non abbiano dato prestazioni per almeno sedici giorni. Le indennita' stesse non sono computabili ad alcun effetto ai fini assicurativi e previdenziali.
Art. 7
1. Agli assuntori tutti spettano dal 1° gennaio 1958 le quote di aggiunta di famiglia, con le stesse norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.
2. La misura delle quote di aggiunta di famiglia per gli assuntori che percepiscono una retribuzione non inferiore a quella iniziale spettante all'assuntore di un impianto classificato al gruppo C, categoria 3ª ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e' pari a quella delle quote previste per un dipendente statale.
3. Negli altri casi le quote sono opportunamente ridotte.
Art. 8
1. A decorrere dal 1° gennaio 1958, a tutti gli effetti assicurativi ed assistenziali nonche' agli effetti della indennita' di anzianita', le retribuzioni risultanti dalla presente legge sono considerate nella misura dell'80 per cento del loro effettivo ammontare.
2. Restano ferme le norme stabilite per la determinazione del contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nei casi previsti dal decreto Ministeriale 10 maggio 1955.
Art. 9
1. A decorrere dal 1° gennaio 1958, ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo degli assuntori da assoggettare alle aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare, si considerano, per ciascun gruppo e categoria contemplati nella tabella allegata, la retribuzione iniziale di cui alla tabella stessa e la corrispondente tredicesima mensilita', al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
2. L'incremento per aumenti periodici del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, e' soggetto, per ogni gruppo e categoria, alle stesse aliquote di ritenuta per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale, determinato in applicazione del precedente comma.
Art. 10
1. L'importo dell'indennita' di carovita base da conglobare ai sensi del precedente art. 4 e' quello spettante al 31 dicembre 1957 e non puo' essere, in alcun caso, superiore a quello previsto al 30 giugno 1955 per il personale statale con sede normale di servizio in Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.
2. Agli assuntori che non percepiscono quote di aggiunta di famiglia per la moglie e per i figli a carico e che al 31 dicembre 1957 fruivano dell'indennita' di carovita in misura superiore a quella anzidetta, nonche' ai dipendenti degli assuntori, e' attribuito dal 1° gennaio 1958 un assegno personale di sede in misura mensile lorda pari ai tredici dodicesimi della differenza tra l'indennita' di carovita base effettivamente goduta e quella spettante al personale statale di cui sopra. Sull'importo mensile lordo cosi' determinato si opera l'arrotondamento alle lire 10 per eccesso.
3. All'assegno personale di sede di cui al precedente comma sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, modificate con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.
Art. 11
1. La tredicesima mensilita' spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell'art. 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e' commisurata ad una mensilita' della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.