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Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali della spesa di lire 34.500.000 per la sottoscrizione di azioni della Societa' per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S.I.C.) che ha aumentato il capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero delle partecipazioni statali e' autorizzato a sottoscrivere azioni della Societa' per l'incremento della Stazione termale di Chianciano (S.I.C.) fino alla concorrenza di lire 34.500.000, al fine di mantenere invariata la proporzione della partecipazione dello Stato nella predetta Societa', che ha aumentato il suo capitale da lire 8.000.000 a lire 100.000.000.

Art. 3

1. All'onere di lire 34.500.000 si fara' fronte con il versamento al bilancio dell'entrata di ugual somma proveniente dalla gestione speciale dei beni gia' assegnati alla dotazione della Corona di cui all'art. 13, comma primo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - BO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA