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Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1960".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - MEDICI -
ANDREOTTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA