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Trasformazione della libera Universita' di Camerino in Universita' statale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 1958-59 l'Universita' libera di Camerino e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

1. I contributi attualmente corrisposti dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali sono devoluti alla Universita' degli studi di Camerino.

2. L'Universita' degli studi provvedera' a stipulare con gli enti locali apposite convenzioni per la determinazione dell'ammontare dei singoli contributi e della durata di essi.

Art. 3

1. Lo Stato corrispondera' annualmente alla Universita' di Camerino per il suo mantenimento un contributo di lire 20.000.000.

Art. 4

1. Il patrimonio mobile ed immobile dell'Universita' libera e' devoluto all'Universita' statale.

2. L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprieta' del comune di Camerino all'Universita' libera e' mantenuta per l'Universita' statale.

Art. 5

1. All'Universita' di Camerino e assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario di cui alla tabella A ammessa alla presente legge.

2. I posti previsti sono portati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali per il personale universitario.

Art. 6

1. Salvo quanto disposto nei successivi articoli 14 e 15 per il personale insegnante e assistente della Facolta' di medicina veterinaria, nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico ed ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dallo statuto della Universita' libera, che trovasi in servizio alla data della legge stessa, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Universita'.

2. Il personale insegnante della predetta Universita' libera e' collocato nella corrispondente categoria statale.

3. Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine, dell'Universita' libera, e' collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie, secondo la sua anzianita' di servizio di ruolo.

4. Il personale assistente, tecnico ed ausiliario e' collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalita' stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 7

1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti della carriera esecutiva, previsti dall'annessa tabella A, che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 6, sono conferiti mediante concorso, da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale non di ruolo in servizio presso l'Universita' libera di Camerino alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

2. Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e le modalita' stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

3. I posti di tecnico e di ausiliario di cui all'annessa tabella A, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 6, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'art. 32-bis della relativa legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 8

1. Per il personale che verra' inquadrato, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, nei ruoli statali, l'inquadramento e' consentito solo nei confronti di coloro che abbiano acquisito, a norma dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1172, posizione giuridica e gerarchica corrispondente a quella annessa ai posti da conferire.

Art. 9

1. Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Universita' libera di Camerino, e' inquadrato dal 1° novembre 1958 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie.

Art. 10

1. Al personale di ruolo dell'Universita' libera di Camerino, che per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Universita' antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

2. Al personale dell'Universita' suddetta si applicano, altresi', le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-bis e 9-ter della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.

3. Lo Stato assume, a partire dal 1° novembre 1958, l'onere di tutte le pensioni gia' liquidate agli aventi diritto. Dalla stessa data, le pensioni stesse sono riliquidate sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

4. L'Universita' di Camerino provvedera' al versamento delle somme esistenti in cassa alla data del 31 ottobre 1958, trattenute sullo stipendio degli interessati, ai fini della pensione, secondo le norme del proprio statuto e di quelle accantonate, al medesimo titolo, quale contributo a carico dell'Universita'.

Art. 11

1. Il Consiglio di amministrazione della Universita', libera e' sciolto dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. L'amministrazione provvisoria della Universita' e' affidata ad un commissario governativo da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, con lo incarico anche di provvedere agli atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.