Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, quali risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66, sono aumentate di dieci volte.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - COLOMBO - GONELLA -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA