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Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale assistente addetto alle Facolta' e Scuole delle Universita' ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:

  1. a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;

  2. b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;

  3. c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o Istituto;

  4. d) assistenti volontari, nominati dal Rettore;

  5. e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.

2. Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.

Art. 2

1. Nei decreti emanati in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, puo' stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una determinata cattedra, siano riservati alla nomina di assistente di materia affine a quella propria della cattedra stessa, ovvero di materia che sia comunque necessaria per il servizio della cattedra.

Art. 3

1. Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attivita' didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.

2. Gli assistenti, cui e' conferita, a norma del successivo art. 5, la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'istituto sia suddiviso.

Art. 4

1. Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella B.5

2. All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari e attribuita la quarta classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facolta' o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attivita' esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la terza classe di stipendio.

3. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la quarta, classe di stipendio, per altri due anni solari, al termine dei quali ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.5

4. Le classi di stipendio seconda e prima sono attribuite al compimento rispettivamente dell'ottavo e quarto anno di appartenenza, alla classe precedente, salva la osservanza, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo articolo 10.

5. La seconda classe di stipendio viene attribuita al termine del primo anno di servizio nel coefficiente 420 (terza classe di stipendio), qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa.

6. Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dall'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.1

Art. 5

1. La Facolta' o Scuola, qualora ne ravvisi la necessita', in rapporto alle esigenze di funzionamento dei singoli Istituti, puo', su designazione del professore ufficiale della materia, proporre che siano conferite le finzioni e la qualifica di aiuto ad uno degli assistenti che abbia almeno tre anni di effettivo servizio di ruolo, oppure che abbia conseguita la nomina in ruolo da almeno un anno e abbia non meno di tre anni di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.

2. La qualifica di aiuto e' conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e puo' essere attribuita a due assistenti, se i posti di organico assegnati alla stessa cattedra, siano almeno quattro, od a tre, se i posti siano piu' di sette. Qualora, tuttavia, l'Istituto o Clinica sia organizzato in reparti o servizi, la qualifica di aiuto puo' essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma.

3. La qualifica di aiuto compete di diritto all'assistente cui sia affidato l'incarico e la direzione dell'Istituto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

4. Il numero degli assistenti con la qualifica di aiuto non puo' superare, per ciascun Ateneo, un terzo dei posti di ruolo dell'organico complessivo degli assistenti ordinari, assegnato all'Ateneo medesimo. Gli aiuti attuali che risultassero nei singoli Atenei in eccedenza per l'applicazione di questa disposizione conservano ad personam la qualifica di aiuto.

Art. 6

1. Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.

2. Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

3. I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalita' diversa dall'italiana, sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell'Universita' italiana.

4. Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di facolta'; la Commissione giudicatrice del concorso e' composta di due professori ufficiali designati dalla Facolta' o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonche' di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.

Art. 7

1. Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti.

2. Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti; e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza.

3. Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono, altresi', ottenere la nomina, previo esame-colloquio, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche Amministrazioni, limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati, in ciascuna di esse, agli assistenti ordinari, nonche' le modalita' dell'esame-colloquio e del passaggio previsto dal precedente comma.

5. Le aliquote dei posti riservati agli assistenti ordinari sono comunicate dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della pubblica istruzione.

6. Coloro che aspirano al passaggio di ruolo debbono, farne domanda entro il 31 marzo successivo.

Art. 8

1. L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Universita' o Istituto di istruzione superiore, e' collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli puo' essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Universita' ed Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunita', in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non puo' protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente.1

2. L'assistente, qualora i Consigli delle due Facolta' interessate riconoscano la possibilita' del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico di insegnamento, del trattamento economico di cui all'art. 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni.

3. Il Ministro per la pubblica istruzione puo', per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente Facolta', un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.

4. Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui e' provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo: conserva, altresi', il trattamento economico in godimento, qualora sia l'assistente non puo' fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.

5. Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, e' valutato ai fini della progressione in carriera.

Art. 9

1. Il professore ufficiale, puo', in relazione alle esigenze della ricerca scientifica perseguita nel proprio istituto, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di facolta' o scuola, che l'assistente ordinario cessi dallo ufficio. Il Consiglio delibera in merito con votazione segreta, dopo aver sentito l'interessato.

2. La proposta di cessazione non puo' essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno due anni di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente.

3. In nessun caso potra' proporsi la cessazione dallo ufficio dell'assistente ordinario che abbia conseguito la libera, docenza o sia stato dichiarato maturo in un concorso per cattedra.

4. La deliberazione della Facolta' o Scuola deve essere integralmente comunicata all'interessato, entro il mese di marzo. Avverso di essa l'assistente puo' ricorrere, entro il successivo mese di aprile, al Senato accademico.

5. Contro la deliberazione del Senato accademico, da notificare all'interessato non oltre il 15 giugno successivo, l'assistente puo', entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro per la pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

6. La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di facolta' o scuola; qualora il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione intervenga dopo l'inizio dell'anno accademico, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' intervenuto il parere medesimo.

7. L'assistente proposto per la cessazione dall'ufficio ai sensi del presente articolo, ha diritto di prendere visione degli atti relativi alla cessazione medesima, in qualsiasi fase del procedimento.

Art. 10

1. Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

2. Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazione alla libera, docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la, fine dell'anno accademico medesimo. La eventuale cessazione, per mancato conseguimento della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irriperibilita' degli assegni.

3. Sull'affinita' ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. Gli assistenti che, in base al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

5. Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza, oltre il termine previsto dagli articoli 8 e 28-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.14

Art. 11

1. Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di eta'. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di eta'.

2. Restano, peraltro, in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28-ter, sub. art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.