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Provvidenze per studi, ricerche, e sperimentazioni sull'energia nucleare per usi pacifici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'espletamento dei compiti affidati dalla legge 5 febbraio 1957, n. 19, al Comitato nazionale per le ricerche nucleari (C.N.R.N.), da, effettuarsi in base al programma approvato dal Ministro per l'industria, e commercio sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione, e' autorizzato un contributo di lire 15.740 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il Comitato nazionale per le ricerche nucleari in ragione di lire 3240 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 12.500 milioni per l'esercizio 1958-59.

2. All'onere relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si fara' fronte a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1958-59 a carico del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958, le spese di partecipazione dell'Italia al Centro europeo ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale energia atomica, (A.I.E.A.) saranno a carico del Comitato nazionale per le ricerche nucleari.

2. Per il Centro europeo ricerche nucleari, nell'esercizio 1957-58, il Comitato nazionale per le ricerche nucleari provvedera' ad integrare, fino a copertura della necessaria spesa di partecipazione italiana, la somma gia' all'uopo erogata in base alla legge 9 marzo 1955, n. 310.

3. Parimenti il Comitato nazionale per le ricerche nucleari provvedera' ad integrare fino alla copertura, della necessaria spesa di partecipazione italiana la somma gia' all'uopo stanziata per l'Agenzia internazionale energia atomica in base alla legge 27 settembre 1957, n. 876.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GAVA - PELLA -
TAMBRONI - MEDICI -
TAVIANI - TOGNI - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA