Aumento del contingente di ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contingente dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1957-58, per il quale, a norma dell'art. 2 della legge 30 novembre 1957, numero 1209, e' previsto il concorso, finanziario dello Stato nelle spese di gestione nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, e' stabilito nel limite massimo di quintali 350 mila.
2. Nei conferimenti sono preferiti i produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione, nonche' i piccoli e medi produttori per partite non superiori a 100 quintali.
3. Sono ammessi a conferimento anche gli oli di oliva di pressione, sino a 10 gradi di acidita'.
Art. 2
1. Alla copertura, della maggiore spesa di lire 125 milioni si provvedera' mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolo aggiunto allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031, in sede di conversione del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA