diritto.io

Revisione dell'organico degli operai permanenti delle Soprintendenze e degli Istituti di antichita' e belle arti e disposizioni sulla nomina in ruolo del personale operaio temporaneo dei predetti Istituti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La tabella degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti, istituita col decreto - legge 7 maggio 1948, n. 1305, e sostituita con quella allegata alla presente legge.

Art. 2

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente art. 1.

2. Nella prima attuazione della presente legge le nomine in ruolo verranno conferite entro il numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella allegata alla legge medesima mediante concorso per titoli.

3. Una apposita Commissione, nominata dal Ministro, stabilira' l'inquadramento di ciascun salariato, sulla base dell'anzianita', della capacita' professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Art. 3

1. Ferme restando le norme di cui al punto 2 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e sempre limitatamente alla prima attuazione della presente legge, alla prima categoria degli specializzati potranno essere assegnati in soprannumero tanti elementi quanti sono i posti vacanti nel gruppo dei capi operai.

2. TABELLA

3. AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI

4. Numero
Coefficiente Categoria dei posti
193 Capi operai................................... 70
167 Specializzati................................. 184
157 Qualificati................................... 308
151 Comuni........................................ 230
---
792
---

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA