Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
Testo vigente
Titolo I. Natura ed organizzazione del Fondo
Capo I. Denominazione, scopi ed ordinamento del Fondo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il "Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", istituito con l'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, assume la struttura, di cui alla presente legge e la denominazione di "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette"; esso costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 2
1. Il Fondo ha lo scopo:
1) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge;
2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennita' di anzianita' nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni e' tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587.
Art. 3
1. Il Fondo provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1) del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nella assicurazione stessa. Detta pensione e' dall'assicurazione, anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare.
2. La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva.
3. L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge e' a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
4. Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al Fondo non puo' essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo.
Art. 4
1. Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti membri:
1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il Comitato;
2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
4) quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; imposte dirette;
6) un rappresentante delle Casse di risparmio;
7) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
8) un rappresentante dell'istituto nazionale delle assicurazioni.
2. I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facolta' di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4), 5) e 6), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.3
Art. 5
1. Il Comitato speciale ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione delle norme della presente legge, esprimere parere sulle questioni attinenti alla applicazione di esse e determinare la misura della ammenda di cui al terzo comma dell'art.
75, entro i limiti fissati dal terzo comma dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;b) decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione della presente
legge;c) esprimere parere sulle eventuali modifiche da apportare alle norme concernenti l'ordinamento del Fondo;
d) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianita', che si intendano inserire nei contratti collettivi di lavoro di categoria e nei regolamenti aziendali;
e) formulare proposte sulla determinazione della misura dei contributi;
f) vigilare sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
g) esaminare ed esprimere parere sui rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;
h) formulare proposte circa gli investimenti delle attivita' del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
i) esprimere parere in tutti i casi in cui ne sia i richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale
l) approvare le modalita' per l'applicazione della presente legge.
2. Il parere di cui alla lettera c) deve essere obbligatoriamente richiesto.
3. Il parere di cui alla lettera d) e' obbligatorio e vincolante: le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro stipulati o da stipulare che concedano un trattamento di anzianita' diverso da quello previsto dai contratti sui quali il Comitato speciale, costituito ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, si sia gia' espresso favorevolmente alla data di entrata in vigore della presente legge, se introdotte senza il parere predetto o in difformita' di esso, non obbligano il Fondo.
Art. 6
1. Il Fondo e' ordinato:
a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.
In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968;b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2), dello stesso articolo 2, con il sistema della ripartizione annuale dell'onere, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennita' di anzianita' dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti aziendali; per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta per i casi di cessazione del rapporto di lavoro, derivante da morte o da invalidita' dell'iscritto, debitamente accertata ai sensi dell'articolo 21, con una assicurazione temporanea di gruppo a premio annuo costante.
Art. 7
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi ai trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale in sede di rendiconto annuale, l'istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese relative alla gestione medesima.
2. In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo sia per la gestione del trattamento di pensione che per quella delle prestazioni di capitale, separatamente, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie delle gestioni stesse, calcolati al saggio medio ottenuto per gli impieghi finanziari, addebitando le spese relative alle due gestioni.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587.
4. I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale del Fondo ai sensi dell'art. 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Il primo bilancio tecnico sara' compilato alla data del 31 dicembre 1960.
Capo II. Obbligo di iscrizione al Fondo.
Art. 8
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale.
2. Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:
a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici;
b) coloro che, pur avendo, incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale;
c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio.
3. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.
Art. 9
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, sempreche' il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.
2. Sono invece esclusi dalla iscrizione i dipendenti adibiti ai servizi di cui sopra, ma con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi del settore del credito.
Titolo II. Modalita' generali di calcolo e di versamento dei contributi.
Art. 10
1. Al finanziamento del Fondo si provvede:
1) per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato in base al sistema tecnico finanziario della ripartizione pari al 5,50 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti e indicata al punto 1) del successivo articolo 13; 3
2) per le prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, punto 2), con un contributo complessivo, a totale carico del datore di lavoro, pari al 17 per cento della retribuzione indicata al punto 2) del successivo articolo 13. Tale contributo e' assegnato:
a) per il 16 per cento alla gestione per le indennita' di anzianita';
b) per l'1 per cento all'assicurazione temporanea di gruppo, per l'integrazione dovuta nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto.
2. Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, a. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dallo Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'art. 5, lettera l) della presente legge.
Art. 11
1. Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui e' sorto l'obbligo del versamento stesso, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora calcolato ad un saggio superiore di una unita' a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento in ragione di anno, dalla scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.
2. Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i contributi di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo debbono essere calcolati con le aliquote in vigore nei periodi ai quali i contributi stessi si riferiscono e sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'iscritto alla data dell'accertamento dell'emissione.
3. In ogni caso e' dovuta una somma; non inferiore allo importo dei contributi calcolati nella misura e sulle retribuzioni relative al periodo con i contributi stessi si riferiscono, maggiorati dell'interesse di mora.
4. Qualora i contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti siano prescritti ai sensi delle norme, sull'assicurazione stessa e' devoluta al Fondo, in aggiunta ai contributi di cui ai precedenti commi; una somma pari al doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla predetta assicurazione obbligatoria.