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Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Testo vigente

Titolo I. Norme relative al trattamento di pensione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La lettera a) dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituita dalla seguente:
"a) per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1), dell'articolo 2, in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni in corso di pagamento a carico del Fondo a tale epoca.
In sede di prima costituzione l'ammontare della predetta riserva deve essere pari all'importo di due annualita' delle integrazioni a carico del Fondo, in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968".

Art. 4

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, il primo e il secondo comma dell'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dai seguenti:
"All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi; le frazioni di mese non si computano.
La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non puo' essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 20 per cento".

Art. 5

1. Con decorrenza dal 1 luglio 1967, all'articolo 23 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono aggiunti i seguenti commi:
"Al titolare di pensione diretta liquidata dal Fondo e' corrisposta, in aggiunta alla pensione complessiva, per ogni figlio a carico, la maggiorazione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme stesse, nella misura e secondo le modalita' di detta assicurazione.
La maggiorazione spetta anche per la moglie o per il marito a carico e invalido secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sempreche' sussistano le condizioni stabilite dalle norme della predetta assicurazione.
La maggiorazione per i familiari a carico di cui ai commi precedenti non spetta ai titolari di pensione liquidata a totale carico del Fondo".

Art. 6

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, l'articolo 24 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente:
"La pensione annua complessiva, determinata a norma del precedente articolo, comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita'; la vecchiaia e i superstiti, in relazione ai periodi riconosciuti utili nell'assicurazione medesima.
Qualora l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, la pensione complessiva e' aumentata di una, somma pari alla differenza tra l'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria effettivamente liquidata e la pensione che sarebbe stata liquidata dall'assicurazione stessa senza i predetti contributi, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a pensione.
I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata nell'assicurazione stessa danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione complessiva in atto. La concessione, la decorrenza e la misura del supplemento di pensione sono regolate dalle norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al primo comma del presente articolo spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.
In caso di liquidazione della pensione per invalidita', fermo restando quanto previsto dal punto secondo dell'articolo 21, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, e' aumentato del 50 per cento quando risulti non superiore a 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.
Se l'invalidita' e' dipendente da causa di servizio, il numero degli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, e' aumentato del 50 per cento. La pensione non puo', in ogni caso, eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 65 per cento della retribuzione utile a tal fine, ne' risultare minore della meta' della medesima.
La pensione annua complessiva spettante all'iscritto, ai sensi dell'articolo 23 e del presente articolo, non puo' essere comunque inferiore a lire 395.850 annue.
La pensione annua spettante ai sensi della presente legge e' corrisposta agli aventi diritto in ogni caso dal Fondo in tredici quote, di cui la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
La tredicesima quota e' corrisposta per un importo proporzionale al numero delle quote di pensione maturate nell'anno".

Art. 7

1. La facolta' di cui al comma secondo dell'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377, puo' essere esercitata anche dall'iscritto il quale, all'atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge citata. Detta facolta' non puo' essere piu' esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'eta' pensionabile secondo le norme del Fondo.

2. Una volta esercitata la facolta' prevista dal precedente comma non e' consentito il ripristino dell'iscrizione al Fondo.

Art. 8

1. Gli iscritti al Fondo, che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare la facolta' prevista dall'articolo precedente, fino a che non sia decorso il secondo anno anteriore a quello di compimento dell'eta' pensionabile secondo le norme del Fondo. La richiesta di liquidazione deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, gli articoli 34 e 35 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono sostituiti dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione, di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed equiparati, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli e alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione di riversibilita' o indiretta.
Per quanto concerne le aliquote percentuali da applicare alla pensione diretta complessiva, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto ai sensi della presente legge, si osservano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dello iscritto.
Anche per quanto riguarda le condizioni di eta', le condizioni di invalidita' del coniuge o di inabilita' dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale e ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.
La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando esso abbia costituito la causa unica, diretta e immediata del decesso.
Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio, si applicano le norme previste dall'articolo 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidita' del coniuge o della inabilita' dei figli o equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle.
Se la morte dell'iscritto e' avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo dovuto ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto, che sarebbe spettato all'iscritto in caso di invalidita'.
Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme precedenti".

Art. 10

1. Le pensioni e quote di pensione di riversibilita' o indirette, liquidate ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 aprile 1958, n. 377, a seguito di decessi avvenuti in data anteriore a quella di pubblicazione della presente legge, a favore di figli in eta' compresa tra il diciottesimo e il ventunesimo anno sono corrisposte fino al compimento del ventunesimo anno di eta'. Le pensioni e quote di pensione non dovute dall'assicurazione generale obbligatoria sono poste a carico del Fondo fino al compimento del ventunesimo anno di eta'.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente e' corrisposta la pensione o quota di pensione secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di eta', purche' sussistano le condizioni previste dal precedente articolo.

Art. 11

1. L'articolo 37 della legge 2 aprile 1958, n. 377, e' sostituito dal seguente:
"La vedova, il vedovo e i figli perdono il diritto alla pensione complessiva al verificarsi degli eventi previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Al coniuge che perda il diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta l'assegno a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni".