Provvedimenti a favore del personale delle Ferrovie dello Stato in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le misure attuali degli assegni, previsti dagli articoli 3 e 6 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex combattente o assimilato, sono aumentate di dieci volte, con effetto dal 1° luglio 1958.
Art. 2
1. A favore degli agenti ex combattenti o assimilati assunti in ruolo dopo il 31 dicembre 1954 alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o che lo saranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' attribuita una anzianita' di due anni all'atto dell'assunzione.1
Art. 3
1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandira', entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso interno per titoli ed esperimento pratico della durata di sei mesi, a favore degli agenti rivestiti della qualifica di ex combattente od assimilato per la qualifica di operaio di la classe riservato agli agenti rivestiti della qualifica di operaio.
2. La graduatoria di merito del concorso succitato sara' stabilita in base agli elementi previsti dall'art. 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.
3. Il Ministro per i trasporti emanera', nel termine indicato nel primo comma del presente articolo, le norme per lo svolgimento del concorso di cui sopra.
4. La decorrenza delle nomine dei vincitori del concorso, previsti nel presente articolo, avra' effetto con la data indicata nell'art. 4 della citata legge 14 dicembre 1954, n. 1152.
Art. 4
1. Gli agenti dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi, espletati a termine degli articoli 1 e 4 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, non riusciti vincitori, purche' nella valutazione del rapporto informativo abbiano conseguito un punteggio non inferiore ad otto ventesimi, saranno sistemati gradualmente e sino ad esaurimento, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie con decorrenza dal 1° gennaio 1957 in poi nelle qualifiche previste dai concorsi citati, entro il limite del 50 per cento del numero complessivo dei posti che si rendono vacanti prima di qualsiasi altra detrazione, al 1° gennaio di ciascun anno, per effetto di esoneri, promozioni e per qualsiasi altra causa, nelle piante organiche delle qualifiche interessate.
2. Coloro che siano stati gia' utilizzati con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge per almeno complessive 200 giornate nella qualifica cui aspirano saranno sistemati nella qualifica stessa alla data del 1° gennaio 1957 anche in soprannumero.
Art. 5
1. I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 od assimilati che, per effetto dell'art. 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, non abbiano fruito dell'anticipo di due anni nella data di decorrenza della prima promozione conseguita successivamente al 31 dicembre 1954 o che abbiano fruito di tale beneficio per un periodo minore, possono ottenere la retrodatazione a tutti gli effetti dell'eventuale prima promozione conseguita o da conseguire per qualunque titolo dopo il 31 dicembre 1954 di due anni o di quel minore periodo necessario perche', tenuto conto dell'anticipo gia' goduto per effetto della legge succitata, la retrodatazione complessiva risulti della misura uniforme di due anni.
2. L'applicazione di tale norma riguardera' unicamente gli agenti che non godano dell'applicazione dei benefici degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e avra' luogo su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla comunicazione della eventuale conseguita promozione nel caso che la stessa sia per avvenire in data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
1. Gli effetti economici dei provvedimenti disposti in base alla presente legge decorreranno dal 1° luglio 1958.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA