Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il beneficio, di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 471, va inteso come aumento di anzianita' e non come retrodatazione della nomina. Agli effetti della prima promozione di qualifica la valutazione dell'aumento in parola va effettuata con i criteri dell'ultimo comma dell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. A tale effetto il personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e quello dell'esercizio e' equiparato al personale delle carriere di concetto.
Art. 2
1. Per i dipendenti previsti nel secondo comma dello articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 471, l'utilizzazione deve ritenersi comunque avvenuta qualora gli stessi abbiano di fatto e per qualsiasi motivo espletato mansioni afferenti alla qualifica cui aspirano anche se distaccati o comandati presso altre Amministrazioni.
Art. 3
1. A favore dei ferrovieri ex combattenti della guerra 1910-45 ed assimilati che abbiano conseguito con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1954 una promozione di qualifica senza aver beneficiato o beneficiando solo in parte dell'aumento di anzianita' previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e che, anteriormente al 27 maggio 1958, abbiano conseguito una seconda promozione, la retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, operera', ai soli effetti giuridici, sulla seconda promozione.
Art. 4
1. Ai ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nella stessa qualifica o in altra corrispondente a quella che rivestivano al 31 dicembre 1954, viene attribuita ai soli effetti giuridici la retrodatazione di due anni nella data di decorrenza della qualifica medesima.
2. Per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non chiederanno il beneficio previsto nel comma stesso si applicano le disposizioni dello articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.
Art. 5
1. I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 e assimilati, i quali non hanno partecipato ai concorsi previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, perche' alla data del 31 dicembre 1954 non erano ancora in possesso del titolo di studio richiesto e che lo abbiano conseguito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' coloro i quali non hanno partecipato o sono stati esclusi dai concorsi predetti per motivi diversi dalla qualificazione inferiore a quella di "buono" prevista dal soppresso regolamento del personale ferroviario, sono ammessi ai concorsi medesimi con le modalita' e le decorrenze di sistemazione contemplate dalle suddette leggi. Le nuove graduatorie saranno aggiunte in calce a quelle dei concorsi - gia' espletati - banditi in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152.
2. Sono altresi' ammessi ai concorsi medesimi i ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati, che erano stati esclusi per aver riportato luna qualificazione inferiore a quella di "buono" non determinata esclusivamente da giudizio di merito.
3. I ferrovieri ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, i quali, in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471, sono stati esclusi dal beneficio della retrodatazione di due anni nell'avanzamento, per aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ex combattente posteriormente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione della domanda o per non aver potuto presentare nei termini stessi, per motivi non dipendenti dalla loro volonta', il documento militare comprovante la loro qualita' di ex combattente, sono ammessi a fruire della retrodatazione di avanzamento di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471, e dell'articolo 1 della presente legge.
Art. 6
1. Il beneficio previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1951, n. 1152, e' esteso ai combattenti o assimilati della guerra 1915-18 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualita' di ex combattente.
Art. 7
1. A parziale modifica del primo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 171, e fino a quando non saranno esaurite, per effetto della sistemazione degli aventi titolo, le graduatorie di merito nei concorsi alle qualifiche di guardasala e di conduttore banditi con i decreti ministeriali n. 2234 del 3 dicembre 1952, n. 1828 del 20 novembre 1956, la percentuale di posti da riservare agli ex combattenti prevista dal predetto articolo 4, e' temporaneamente ridotta al 25 per cento dei posti che si rendono vacanti nelle piante organiche delle due qualifiche suddette.
Art. 8
1. Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge debbono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
Art. 9
1. Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1962
GRONCHI
FANFANI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA