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Istituzione delle scuole elementari carcerarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all'art. 105 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna provincia, speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

2. Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale e' stabilito in base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla data del 1° ottobre 1955.

Art. 2

1. La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.

2. Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72.

Art. 3

1. Per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie collocati nel ruolo speciale transitorio si osservano, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale insegnante del ruolo normale, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza concesso al personale medesimo.

2. Il trattamento economico e' quello previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1127, e successive modificazioni.

Art. 4

1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72.

2. Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a stabilire mediante decreto le modalita' di passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo normale.

3. All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo normale il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie e' valutato come servizio di insegnante di ruolo normale.

Art. 5

1. La durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui all'art. 1, e' di dieci mesi e non e' legata al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale.

2. Le ore di insegnamento sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dal personale insegnante nelle sale di studio e nella biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136, 139, 140 del decreto 18 giugno 1931, n. 787.

Art. 6

1. Nella prima attuazione dell'art. 2, il contingente di posti costituenti lo speciale ruolo transitorio in ogni provincia sara' conferito mediante concorso riservato per esami e titoli agli insegnanti non di ruolo, muniti dei titoli di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, che alla data del bando abbiano prestato servizio scolastico nelle scuole elementari carcerarie per non meno di quattro anni, con la qualifica non inferiore a buono.

2. Gli esami si svolgeranno secondo le modalita' stabilite dall'art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n.

3. 830, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1950, n. 191.

4. La nomina avra' decorrenza dal 1° ottobre 1959.

Art. 7

1. All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvedera' con capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1959-60.

Art. 8

1. Il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, stabilisce le norme esecutive della presente legge.

2. Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente viene abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - GONELLA
- MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA