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Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il ruolo speciale transitorio per l'istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, istituito con la legge 3 aprile 1958, n. 535, e' soppresso con decorrenza, dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. Con pari decorrenza e' istituito un "Ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari".

3. Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale e' stabilito in base al numero delle scuole, comunque funzionanti al 1 ottobre precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il numero dei posti del ruolo speciale potra' essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

Art. 3

2. Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della Provincia e possono chiedere il trasferimento ad altri Provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo.

3. Gli insegnanti medesimi dopo dieci anni di permanenza nel ruolo, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.

Art. 4

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

2. I programmi e le modalita' delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia o giustizia.

Art. 5

1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:

  1. a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;

  2. b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 4, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.

I programmi e le modalita' delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 6

1. Ai fini della ricostruzione della carriera il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie e' valutato come servizio di insegnamento di ruolo normale.

2. All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-1963 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TREMELLONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO