Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'esercizio 1958-59, quelli descritti negli annessi elenchi (allegati numeri 1 e 2).
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1958-59 sono autorizzate le seguenti spese:
1) lire 50.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
2) lire 57.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
3) lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei ceppi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
4) lire 5.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;
5) lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell'art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859, delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al 1° comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 39 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147;
6) lire 20.000.000 per l'assistenza sanitaria ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani lire 14.600.000.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465;
7) lire 12.900.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito e della D.A.T.; artiglieria, motorizzazione e genio militare; per nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, nonche' per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale;
8) lire 4.000.000.000 per il potenziamento e le scorte dei servizi logistici dell'Esercito;
9) lire 3.370.000.000 per il potenziamento dei servizi della Marina: genio navale, genio militare, armi e armamenti navali, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, nonche' per spese inerenti a studi ed esperienze;
10) lire 4.976.000.000 per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Aeronautica militare: costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, servizio automobilistico, demanio aeronautico, telecomunicazioni ed assistenza al volo;
11) lire 2.024.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici dell'Aeronautica militare;
12) lire 50.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;
13) lire 2.450.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili.
Art. 4
1. Per l'esercizio finanziario 1958-59 il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato come appresso:
a) Militari specializzati:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 21.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 16.007 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 26.231
b) Militari aiuto-specialisti:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 36.000 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 9.000 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.300
Art. 5
1. Per l'esercizio finanziario 1958-59 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, e' stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.600 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.
Art. 6
1. Per l'esercizio finanziario 1958-59 - a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 - la forza organica dei sottufficiali, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme e' fissata come appresso:
1) sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 7.014 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . " 12.418
Art. 7
1. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle (Appendice n. 1).
Art. 8
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonche' delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1958
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI
- MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA