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Regolazione degli oneri relativi a forniture di mangimi agli allevatori della Sardegna danneggiati dalla siccita' dell'autunno 1954

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di 480 milioni di lire, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per provvedere alla regolazione degli oneri derivanti dalle distribuzioni gratuite di mangimi operate a favore degli allevatori sardi danneggiati dalla siccita' dell'autunno del 1954.

Art. 2

1. Al suindicato onere di 480 milioni di lire si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - FERRARI AGGRADI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA