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Provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, per il potenziamento dell'attivita' economica nazionale ed altri provvedimenti, nonche' variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1957-58

Testo vigente

Titolo I. Provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Per l'estensione, a favore delle piccole aziende agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche verificatesi nell'inverno 1957-58 e nella primavera del 1958 in diverse localita' del territorio nazionale, delle provvidenze creditizie recate dal titolo III della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, l'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge medesima e' aumentata di lire 500 milioni.

2. I benefici previsti dall'art. 20 della medesima legge sono estesi a favore dei piccoli imprenditori agricoli che abbiano avuto gravemente compromessi i risultati della campagna di produzione in corso dalle avversita' atmosferiche considerate nel precedente comma del presente articolo. A tale uopo e' autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un quantitativo di prodotto fino ad un massimo di 50.000 quintali per una spesa di lire 275.000.000.

Art. 4

1. Il limite di spesa di lire 2.500.000.000 previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 27 giugno 1957, n. 450, per l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamita' e' elevato a lire 2.600.000.000.

2. Il limite di spesa di lire 1.180.000.000 previsto dal secondo comma del citato art. 1 della legge 27 giugno 1957, n. 450, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 1.580.000.000.

Art. 5

1. Per le maggiori spese occorrenti per provvedere alle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel Delta Padano, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1957, n. 1009, e' aumentata di lire 1.500.000.000.

Titolo II. Potenziamento dell'attivita' economica nazionale.

Art. 6

1. A favore del "Fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' autorizzata, per l'esercizio 1957-58, l'ulteriore anticipazione di lire 10 miliardi, che sara' destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi dell'art. 5 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306, e ripartita nelle tre categorie di operazioni previste da detto articolo, con decreto dei Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 7

1. Per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, l'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi prevista dalla legge 25 luglio 1956, n. 849, e' elevata a 18 miliardi. La maggior somma di lire 10.000.000.000 e' recata in aumento allo stanziamento previsto dalla legge medesima per l'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 8

1. Per il potenziamento delle opere marittime, nonche' per altri interventi rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2 della citata legge 31 ottobre 1957, n. 1009, e' ulteriormente aumentata di lire 7.470.000.000.

2. Per il completamento e la nuova esecuzione di opere di pubblica utilita' in applicazione dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949, la spesa di lire 500 milioni autorizzata con l'art. 7 della ripetuta legge 31 ottobre 1957, n. 1009 e' elevata a lire 4.500.000.000.

Art. 10

1. Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), gia' elevato a lire 120 miliardi con legge 30 agosto 1951, n. 940, e' ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi.

Art. 11

1. Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, fissato, per l'esercizio finanziario 1957-58, in lire 23.151.723.000 dall'art. 10 della legge 29 luglio 1957, n. 642, e' elevato a lire 28.151.723.000.