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Autorizzazione alla spesa di lire 900 milioni per l'estinzione di passivita' arretrate inerenti al pagamento delle rette di ricovero di infermi poliomielitici poveri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'estinzione di passivita' arretrate inerenti al pagamento di rette di spedalita' per il ricovero di infermi poliomielitici poveri ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, per lire 400 milioni, con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, concernente, fra l'altro, variazioni di bilancio per l'esercizio 1957-58 e, per lire 500 milioni, con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - MONALDI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA