diritto.io

Disposizioni in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, nonche' gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure previste dalle tabelle A ed I annesse alla presente legge.

2. Nulla e' innovato alla norma di cui all'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, agli effetti del computo del contributo nei confronti dei pescatori.

Art. 2

1. A decorrere dal 1 maggio 1958, gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella C annessa alla presente legge.

2. Dalla stessa data il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore medesimo e' stabilito nella misura del 21 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori nell'ambito dei massimali vigenti.

3. A decorrere dal 1 giugno 1958 il contributo medesimo e' determinato nella misura prevista dalla predetta tabella C.

Art. 3

1. A decorrere dal 1 maggio 1958 il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e' ridotto allo 0,65 per cento sulla retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

2. Il disavanzo della particolare gestione relativa alle integrazioni salariali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e successive modifiche e proroghe, a favore dei lavoratori dell'alta Italia e' addebitato alla Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI - GONELLA - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA