Proroga del termine per l'entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956, gia' prorogato al 15 marzo 1959 con legge 24 gennaio 1959, n. 4, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1959.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - ANGELINI - TAMBRONI - RUMOR - COLOMBO - GONELLA TAVIANI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA