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Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici e' libero e puo' svolgersi sia nei rispettivi mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.

2. Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o verranno istituiti mercati ittici di produzione, il prefetto, in caso di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei mercati stessi.

3. Lo stesso provvedimento puo' essere preso dal prefetto su richiesta della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione di mercato.

4. Nulla e' innovato circa l'applicazione dell'art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

Art. 2

1. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del commercio all'ingrosso e il funzionamento dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

Art. 3

1. Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n.

2. 2174.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 marzo 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147.

4. L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa:

  1. 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;

  2. 2) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

  3. 3) a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumita' pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.

5. L'iscrizione deve essere revocata:

  1. 1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;

  2. 2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorita';

  3. 3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entita' delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria.78

Art. 4

1. La vigilanza, sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonche' sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato e' svolta in ciascuna Provincia da una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta di tre rappresentanti del Comune capoluogo di Provincia e di tre rappresentanti della, Camera di commercio, industria e agricoltura, nominati rispettivamente dal Consiglio comunale del capoluogo e dalla Giunta camerale.

2. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.

3. L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici fuori del mercato si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

4. Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in Comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorita' comunale disciplina tale attivita' commerciale, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.4

Art. 5

1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 puo' essere presa dai Comuni, dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, da enti e da consorzi aventi personalita' giuridica, costituiti dagli operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi.

2. Il Ministro per l'industria, e il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e, per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, con quello per la marina mercantile, qualora riconosca l'idoneita' dell'iniziativa autorizza, sentita la Commissione di cui all'art. 14 ed i Consigli comunali competenti per territorio, l'istituzione del mercato.

3. I mercati che vengono istituiti ad iniziativa del Comune o della Camera di commercio, industria e agricoltura possono essere costruiti e gestiti dall'Ente promotore o concessi, con apposita convenzione, per la costruzione e la gestione ad uno degli enti e consorzi di cui al primo comma al quale possono partecipare sia il Comune che la Camera di commercio.

4. La stessa norma si applica per i mercati gia' istituiti.

5. La convenzione determina i casi e le modalita' per la revoca e la decadenza della concessione da pronunciarsi dall'Ente concedente.

6. La subconcessione e' vietata ed importa la decadenza della concessione.

7. La convenzione e i provvedimenti di revoca e di decadenza sono sottoposti all'approvazione del prefetto.

Art. 6

1. I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanita', se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.

2. Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanita'.

3. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e d'urgenza ed indifferibilita' delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 7

1. Presso ogni mercato e' istituita una Commissione di mercato presieduta dal presidente, o suo delegato, della Camera di commercio, industria e agricoltura e composta degli altri seguenti membri nominati dal prefetto:

  1. 1) tre rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale.
    Ogni consigliere non puo' votare piu' di due nomi;

  2. 2) un rappresentante della Camera di commercio, industria, e agricoltura designato dalla Giunta camerale;

  3. 3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

  4. 4) l'ufficiale sanitario;

  5. 5) tre produttori, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;

  6. 6) un commerciante all'ingrosso;

  7. 7) un commissionario o un mandatario di mercato;

  8. 8) un commerciante al minuto;

  9. 9) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

  10. 10) un abituale operatore con i mercati esteri, ove se ne ravvisi l'opportunita' in relazione all'attivita' del mercato;

  11. 11) due rappresentanti delle cooperative di consumo;

  12. 12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti contemplati nella presente legge.

  13. 13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria. Ove non esista un adeguato numero di commissionari o mandatari di mercato, i membri scelti fra i commercianti al minuto sono due. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati. Delle Commissioni preposte ai mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici fanno parte il veterinario comunale e, quando si tratti di mercati all'ingrosso di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei, il rappresentante dell'autorita' marittima competente. Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore di mercato di cui all'art. 8. I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 10) e 12) sono scelti tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria, rappresentative degli operatori interessati alle negoziazioni che si effettuano nel mercato. I rappresentanti delle cooperative saranno scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute. Le Commissioni di mercato hanno il compito di:

    1. a) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilita' degli impianti;

    2. b) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge o dal regolamento di mercato;

    3. c) svolgere attivita' consultiva nei riguardi della Commissione di cui all'art. 4, ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.
      Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al presente articolo ed al precedente art. 4 sono a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Art. 8

1. Il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita' e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile emana, sentita la Commissione di cui all'art. 14, un regolamento tipo, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al quale debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

2. Nel detto regolamento tipo sono stabilite le norme relative:

  1. a) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonche' di conservazione delle merci;

  2. b) alle modalita' per la concessione dei magazzini e dei posteggi;

  3. c) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari;

  4. d) all'igiene interna del mercato ed alla utilizzazione dei residui;

  5. e) all'orario di funzionamento del mercato;

  6. f) ai compiti specifici e ai requisiti necessari per la nomina di direttore di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione;

  7. g) alla misura della, cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;

  8. h) alle modalita' per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche, da parte del direttore di mercato;

  9. i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

3. Le norme regolamentari per la classificazione, l'impacco e la marcatura dei prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita, nonche' quelle relative agli imballaggi, sono stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'art. 14.

Art. 9

1. I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti sentita la relativa Commissione ed approvati dal prefetto.

2. Detti regolamenti non possono impedire il ritiro delle merci, ne' imporre, per esso, il pagamento di alcun diritto. Il ritiro delle carni e dei prodotti ittici puo' essere vietato solo per esigenze igienico-sanitarie.

3. Le tariffe dei servizi di mercato sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

4. Alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso non sono applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.

5. In ogni caso, nei macelli e nei mercati all'ingrosso non puo' essere imposto o esatto da chicchessia, alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

6. Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'art. 14, puo' disporre, con provvedimento definitivo, che siano introdotte nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche.

Art. 10

1. Sono ammessi al mercato, oltre alle persone indicate nell'art. 3 della presente legge, i seguenti operatori interessati alle negoziazioni che vi si effettuano:

  1. a) per le vendite:

    1. 1) i produttori singoli o associati anche se non iscritti all'albo di cui all'art. 3;

    2. 2) i consorzi e le cooperative di produttori e di commercianti;

    3. 3) gli industriali che provvedono alla preparazione dei
      prodotti;

    4. 4) gli enti di colonizzazione, limitatamente ai prodotti ortofrutticoli e alle carni;

  2. b) per gli acquisti:

    1. 1) i commercianti al minuto;

    2. 2) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

    3. 3) le comunita', le convivenze, gli enti comunali e le cooperative di consumo.

2. Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici debbono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.

3. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie indicate dal presente articolo.

4. Nei mercati dei prodotti ortofrutticoli ed ittici i consumatori, nelle ore che saranno fissate dai regolamenti, sono ammessi agli acquisti e, presso i produttori, anche agli acquisti al dettaglio.

Art. 11

1. Nei mercati delle carni e dei prodotti ittici e' istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, al quale, nei mercati delle carni, e' preposto di regola il direttore del pubblico macello o un veterinario da lui gerarchicamente dipendente e, nei mercati dei prodotti ittici, un veterinario, scelto dal Comune, particolarmente esperto nella materia.

2. L'ente gestore del mercato pone a disposizione del veterinario i locali, le attrezzature e il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

3. Il direttore di mercato e' responsabile della esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

4. Le carni ed i prodotti ittici provenienti da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, ed i prodotti ittici destinati alla conservazione debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario, secondo le modalita' stabilite dall'autorita' sanitaria provinciale.