Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente.
2. La concessione sara' disposta con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base alla facolta' prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911.
Art. 2
1. All'onere di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59 si fara' fronte per 30 milioni e 10 milioni rispettivamente con riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 20 e 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - PELLA - TAMBRONI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA