Regime d'imposizione fiscale dei tabacchi lavorati importati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il dazio previsto per i tabacchi lavorati dalla voce 2402 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e' modificato come segue:
a) tabacchi lavorati:
Al kg. netto
1) sigarette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 2) sigari e sigaretti superiori. . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 3) sigari e sigaretti comuni . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 4) trinciati chiari e trinciati dolci. . . . . . . . . . . . L. 4.000 5) trinciati altri e spuntature di sigari. . . . . . . . . . L. 2.500 6) da fiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700 7) da masticare ed altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700
Art. 2
1. I tabacchi lavorati sono sottoposti oltre che al dazio stabilito dal precedente articolo, anche alla quota fiscale prevista, per gli stessi tabacchi iscritti nella, tariffa di vendita in Italia, determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.
2. Per i tabacchi lavorati non iscritti nella tariffa di vendita in Italia, la misura della quota fiscale prevista, al comma precedente e' pari alla quota fiscale piu' elevata in vigore per i tabacchi della stessa specie.
Art. 3
1. In deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e' ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i chilogrammi 4.
2. Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le modalita' per la introduzione dei tabacchi lavorati esteri, al fine di assicurare la legittimita' della circolazione nel territorio dello Stato dei tabacchi stessi.
Art. 4
1. Le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati importati, stabilite ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sono aumentate dell'importo dei dazi vigenti in base al disposto dell'art. 1 della presente legge.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - DEL BO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA