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Ulteriori stanziamenti per la concessione di contributi statali per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, di lire 150 milioni per l'esercizio 1959-60, e di lire 100 milioni per l'esercizio 1960-61, per gli scopi previsti dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, riguardante la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

Art. 2

1. Le norme relative alla destinazione e alla erogazione dello stanziamento indicato al precedente articolo sono stabilite per ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 3

1. Alla spesa di 200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59, si fara' fronte con una equivalente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio finanziario, al capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA