Trasferimento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato del personale delle ferrovie Santhia-Biella; Monzamolteno-Oggiono; Siena-Buonconvento-Monteantico; Poggibonsi-Colle Val d'Elsa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo delle ferrovie Santhia-Biella, Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monteantico e Poggibonsi-Colle Vai d'Elsa, gia' esercitate dall'industria privata e successivamente trasferite allo Stato, e' ammesso a far parte del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato.
2. Sono esclusi dal passaggio i dipendenti gia' destituiti, revocati o comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato per motivi disciplinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio presso le ferrovie di cui al precedente comma, nonche' gli agenti che, alla data stessa, abbiano estinto il rapporto di impiego con le predette societa' ex concessionarie.
Art. 2
1. Il Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, assegnera' a ciascun agente, tenendo conto della posizione rivestita nelle societa' ex concessionarie e, ove occorra, del titolo di studio, la qualifica e lo stipendio, secondo i quadri di classificazione annessi allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, assegnando a tutti gli effetti la decorrenza corrispondente alla anzianita' maturata nella qualifica di provenienza nelle societa' ex concessionarie.
2. Gli stipendi assegnati avranno decorrenza, agli effetti finanziari, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Sono ammessi a far parte del personale di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge - purche' in possesso degli altri requisiti normalmente richiesti - anche gli agenti non di ruolo delle ferrovie, di cui all'art. 1, che rivestono qualifiche diverse da quelle di guarda-barriera ed hanno, inoltre, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiuto almeno due anni di effettivo servizio.
2. Il passaggio di cui al comma precedente avra' luogo con la qualifica di assunzione che sara' attribuita a ciascun agente dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione, con i criteri di cui all'art. 2.
3. La qualifica come sopra assegnata e la corrispondente classe di stipendio iniziale avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rapporti tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e coloro che hanno incarichi in assuntoria nelle quattro ferrovie di cui all'art. 1 saranno regolati, dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, secondo le norme vigenti per gli assuntori delle Ferrovie dello Stato.
Art. 4
1. Il personale delle societa' ex concessionarie sara' iscritto al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui al decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni dalla data di inquadramento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.
2. Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le societa' ex concessionarie, con iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'I.N.P.S., e' utile ai fini della cessazione dal servizio sia d'ufficio sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto. Lo speciale fondo del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto trasferira' al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.
Art. 5
1. Gli agenti di ruolo saranno iscritti, alla data del loro passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, all'Opera di previdenza per 51 personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.
2. Il servizio prestato anteriormente a detto passaggio non e' computabile agli effetti della liquidazione della indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.
3. Con l'iscrizione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato del personale delle societa' ex concessionarie verranno a cessare i rispettivi fondi di buonuscita previsti dall'articolo 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1958, e dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 gennaio 1956. I singoli conti individuali con i relativi interessi saranno introitati dall'Opera di previdenza delle ferrovie dello Stato la quale assicurera', in ogni caso, al personale di cui sopra un trattamento di buonuscita di importo non inferiore a 5 mensilita' dell'ultimo stipendio.
Art. 6
1. Il personale non di ruolo di cui al precedente art. 3 sara' iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data della sua sistemazione in ruolo.
Art. 7
1. Le Casse soccorso, esistenti presso le societa' di provenienza a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, cesseranno di funzionare dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data il personale sara' iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali secondo le norme in vigore per il personale delle Ferrovie dello Stato.
2. Alla liquidazione dell'attivita' e passivita' delle Casse soccorso, da operarsi ai sensi dell'art. 6 della legge 1 agosto 1941, n. 1063, provvedera' un commissario governativo, da nominarsi con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1959
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA