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Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e' sostituito dal seguente:
"Alle aziende agricole ed armentizie della Sardegna danneggiate dalla siccita' dell'annata agraria 1954-55 possono essere concessi:
1) prestiti di esercizio ad un tasso non superiore al 2 per cento, per una durata di quattro anni;
2) contributi fino alla concorrenza del 50 per cento della somma occorrente per il ripristino della efficienza produttiva, ivi comprese le concimazioni di fondo per i terreni olivetati, la ricostituzione del patrimonio zootecnico, la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati; nonche' prestiti e mutui, ad un tasso non superiore al 2 per cento e per una durata fino a cinque anni, per le somme non coperte dal contributo".

Art. 2

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e' sostituito dal seguente:
"Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dai precedente art. 1 e' autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4,50 per cento".

Art. 3

1. I benefici previsti dall'art. 1, n. 1, e dall'art. 2 possono essere applicati anche nei confronti dei normali prestiti di esercizio contratti prima della entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che il loro ricavo fu destinato agli interventi all'uopo previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309.

Art. 4

1. L'autorizzazione di spesa di lire 5 miliardi di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e' aumentata di lire 300 milioni.

2. Detta somma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1958-1959 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1959-60.

Art. 5

1. L'autorizzazione di spesa di complessive lire 1.500 milioni prevista dall'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, e' ridotta di lire 300 milioni, corrispondenti all'ammontare delle quote di lire 200 milioni e di lire 100 milioni relative, rispettivamente, agli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60.

Art. 6

1. All'onere dipendente dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge negli esercizi 1958-59 e 1959-60 si provvede con le disponibilita' derivanti dalla riduzione disposta al precedente art. 5.

Art. 7

1. Il regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 febbraio 1956 sara' integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle occorrenti disposizioni concernenti l'applicazione della legge stessa.

Art. 8

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

1. La presente legge andra' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA