diritto.io

Abolizione della quota spettante alla Societa' concessionaria del servizio delle radiodiffusioni sul provento delle tasse radiofoniche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La presente legge ha effetto per le tasse radiofoniche corrisposte dai contribuenti dal 1 luglio 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA