Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Con decorrenza dal 1 luglio 1959, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo, e' pari al quarantaquattro per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra e' aumentata dell'uno e ottanta per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.
2. Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonche' ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi indicati nelle tabelle annesse alla legge 29 dicembre 1956, n. 1443, sono computabili in ragione dell'80 per cento.
Art. 2
1. Il trattamento di pensione previsto nell'articolo precedente e' esteso al personale cessato dal servizio prima del 1 luglio 1959. La liquidazione e' compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti.
Art. 3
1. All'onere di un miliardo derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA - ANDREOTTI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA