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Agevolazioni per il servizio dei "piccoli prestiti E.N.P.A.S."

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali mutui fino all'ammontare di lire 5 miliardi, con ammortamento in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione, da destinare ad operazioni di piccoli prestiti ai dipendenti statali.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad accordare la garanzia dello Stato per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi.

Art. 2

1. L'Ente nazionale di previdenza, ed assistenza per i dipendenti statali e' tenuto a stanziare nei suoi bilanci la quota annuale dovuta per l'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente.

2. In dipendenza della garanzia prestata dallo Stato, nei caso di mancato pagamento da parte dell'Ente alle scadenze stabilite dalle annualita' di ammortamento, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro per il tesoro provvedera' ad eseguire il pagamento delle annualita' scadute, aumentate dagli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente.

Art. 3

1. I prestiti di cui all'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e quelli di cui all'articolo 1, lettera g), della legge 10 gennaio 1952, n. 38, sono concessi dallo Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, anche in aggiunta all'eventuale cessione del quinto dello stipendio o del salario, nelle misure fisse determinate dal Consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta, del Comitato speciale per il credito previsto dall'articolo 7 della legge 25 novembre 1957, n. 1139:

  1. a) al personale salariato di ruolo e non di ruolo dello Stato sono alla concorrenza dell'importo di quattro settimane della retribuzione complessiva;

  2. b) al personale civile di ruolo e non di ruolo ed a quello militare dello Stato appartenente alle categorie assistibili dall'Ente, indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dell'importo di una mensilita' della reti retribuzione complessiva.

2. Sono considerati facenti parte della, retribuzione gli assegni e le indennita' a carattere fisso e continuativo.

3. Al personale di cui alle lettere a) e b) che non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o del salario possono essere concessi i prestiti previsti dal precedente primo comma in misura doppia di quella indicata rispettivamente nelle predette lettere.

4. Il recupero avviene in dodici quote mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ne viene effettuata la corresponsione.

5. Sull'importo lordo dei prestiti e' trattenuta anticipatamente luna somma pari al 5,80 per cento, per ogni cento lire di esso, comprensiva, oltre che degli interessi, di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione.

Art. 4

1. Il versamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle quote di recupero dei prestiti previsti dall'articolo 3 della presente legge e' effettuato a cura degli uffici centrali e di quelli periferici dell'Amministrazione dello Stato, ciascuno per il personale amministrato, entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo a quello della concessione del prestito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA