diritto.io

Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-59, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - DEL BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA