Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita in Roma la scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.
2. La scuola e' riconosciuta come dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa ed e' sottoposta alla vigilanza, del Ministero della pubblica istruzione Essa assume la denominazione di scuola, nazionale di meccanica agraria, e puo' avere sezioni staccate presso istituti o scuole governative di istruzione tecnica.
Art. 2
1. La scuola nazionale di meccanica agraria, ha le seguenti finalita':
a) provvedere alla preparazione tecnica, e didattica di diplomati degli istituti tecnici agrari e industriali, che aspirino a ricoprire posti di istruttori e assistenti per la meccanica agraria negli istituti tecnici e professionali;
b) provvedere ad organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento nella meccanica agraria per il personale di ruolo o incaricato in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e professionale;
c) provvedere alla formazione di meccanici conducenti di macchine agricole;
d) diffondere mediante appositi corsi od altre iniziative la conoscenza e l'impiego delle macchine in agricoltura in relazione alla loro evoluzione.
Art. 3
1. Al termine dei corsi di cui al precedente articolo 2 saranno rilasciati, a coloro che avranno superato gli esami finali, titoli attestanti la capacita' conseguita ai quali e' riconosciuto valore preferenziale nelle graduatorie dei concorsi e degli incarichi relativi ai posti previsti nell'articolo stesso.
Art. 4
1. Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sara' approvato lo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria.
2. Nello statuto saranno fissati:
1) la durata dei vari corsi di cui al precedente articolo;
2) le materie di insegnamento con i relativi programmi e orari;
3) le condizioni di ammissione;
4) i programmi di esami e la composizione delle relative commissioni;
5) la tabella organica del personale di ruolo e non di ruolo con le indicazioni dei relativi obblighi di servizio;
6) altre norme per la esecuzione della presente legge.
Art. 5
1. La scuola e' retta da un Consiglio di amministrazione costituito come segue:
1) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
2) un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;
3) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali;
4) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
5) il direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresi', tra i consiglieri il presidente. Possono altresi' essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione quelle persone ed i rappresentanti di quegli enti che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento della scuola.
Art. 6
1. Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola e' affidato a due revisori di conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
2. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della scuola.
3. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.
Art. 7
1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
2. Quando ne sia riconociuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Art. 8
1. A capo della scuola e' il direttore il quale, in ogni caso, e' dispensato dall'obbligo di insegnamento.
2. Egli sovraintende all'insegnamento didattico e disciplinare della scuola e ne ha la direzione amministrativa.
Art. 9
1. Il posto di direttore e' conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami fra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche della scuola nazionale di meccanica agraria, degli istituiti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari, nonche' tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza in materia di meccanica agraria e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629.
2. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunita', secondo le norme dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica.
Art. 10
1. La scuola pratica di meccanica agraria di Roma, fondata con regio decreto 19 luglio 1924, n. 1229, e le sue succursali istituite con regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 32, e con regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 63, sono soppresse.
2. Il suo patrimonio e quanto altro di sua spettanza e' devoluto alla scuola nazionale di meccanica agraria, a favore della quale e' altresi' devoluto l'uso dei terreni e dei fabbricati comunque posseduti dalla cessata scuola pratica di meccanica agraria all'atto della sua soppressione.
Art. 11
1. Il personale direttivo, insegnante, tecnico e amministrativo che, alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, ricopra posti previsti nella tabella organica della soppressa scuola pratica di meccanica agraria in Roma, e' inquadrato nei posti che saranno previsti nella tabella organica allegata allo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria in seguito a esito favorevole di apposita ispezione che sara' disposta dal Ministero della pubblica istruzione, purche':
a) sia in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per ricoprire il posto a cui aspira;
b) abbia prestato lodevole servizio alle dipendenze della scuola pratica di meccanica agraria di Roma per non meno di cinque anni consecutivi.
2. Al personale che sara' inquadrato a norma del presente articolo sara', riconosciuto utile, agli effetti della carriera, il servizio prestato ininterrottamente nella scuola pratica di meccanica agraria fino alla data di pubblicazione della presente legge.