Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1958, n. 1071, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantita' di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1959.
Art. 2
1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.
2. Il contributo di cui al precedente comma non puo' superare il limite di 4 lire annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e non puo' essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sara' determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate la misura dei contributi di cui ai precedenti articoli, entro i limiti stabiliti, e le modalita' della liquidazione del pagamento.
Art. 4
1. Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni, alla quale si fara' fronte con riduzione compensativa dei capitoli 55, 88, 115 e 154 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60, rispettivamente per lire 50 milioni, lire 50 milioni, lire 550 milioni e lire 150 milioni.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA