Aumento del limite di acidita' degli olii di oliva di pressione della campagna di produzione 1958-59, ammissibili a conferimento all'ammasso volontario
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. E' elevato a 12 gradi il limite massimo di acidita' degli olii di oliva di pressione ammessi a conferimento ai sensi dell'art. 2 della legge 26 dicembre 1958, n. 1119.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 ottobre 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA