Istituzione del ruolo organico degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito il ruolo organico degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile, di cui all'allegata tabella.
Art. 2
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i salariati non di ruolo dell'Amministrazione della marina mercantile possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente art. 1.
Dalla nomina in ruolo sono esclusi gli operai temporanei che abbiano superato il 60° anno di eta'.
Nella prima applicazione della presente legge, le nomine in ruolo verranno conferite, entro il numero dei posti fissati per ciascuna categoria, nella tabella allegata, mediante concorso per titoli, ferme restando tutte le altre condizioni previste dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
Apposita Commissione, nominata dal Ministro, presieduta dal capo del personale, stabilira' l'inquadramento di ciascun salariato sulla base dell'anzianita', della capacita' professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.
2. TABELLA Salariati permanenti
3. Organico
Coefficiente Qualifica Num.
4. 167 Operaio specializzato............. 11
157 Operaio qualificato............... 38
131 Operaio comune.................... 12
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 ottobre 1959
GRONCHI
SEGNI -- JERVOLINO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA