Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, gia' in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, si determina la quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sostituendo, pero', la data predetta a quella del 1 gennaio 1954, indicata negli articoli stessi, ai fini dell'attribuzione della retribuzione annua contributiva, della corrispondente retribuzione pensionabile annua costante, al servizio utile, nonche' dell'accertamento dei servizi simultanei considerati dal citato art. 18.
Art. 2
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.
2. Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell'art. 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
3. Rimane ferma, la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1 gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379.
Art. 3
1. A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall'art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilita', e' elevato con effetto dalla data predetta:
1) a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;
2) a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di eta' inferiore a 60 anni;
3) a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilita'.
Art. 4
1. Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali avente servizio utile anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, ai servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto su domanda presentata non prima della data medesima, ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'art. 19 della legge 11 aprile 1955, n. 379, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua pari a quella presa o da prendersi a base per il calcolo del relativo contributo.
Art. 5
1. Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita' a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, prendendo per base la pensione teorica determinata con l'applicazione delle disposizioni contenute nel n. 3) delle norme annesse alla tabella A unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, come se la retribuzione annua pensionabile fosse stata, costante per l'intera durata del servizio utile.
Art. 6
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, all'intero servizio utile che ha dato luogo alla pensione, considerato, in ogni caso, in anni interi ed entro il limite massimo di anni cinquanta, e' attribuita la retribuzione annua pensionabile costante risultante dalla applicazione delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge, prendendo per base le retribuzioni annue contributive, ovvero, per il periodo anteriore al 1 gennaio 1954, gli stipendi o salari pensionabili, riferiti alle date di cessazione, del 1 gennaio dell'anno di cessazione e del 1 gennaio dell'anno precedente la cessazione. Nel caso di temporanea assenza dal servizio ad una o a due delle date predette, si prendono per base solo le retribuzioni o la retribuzione riferita alle due o all'unica data rimanenti. Nel caso di temporanea assenza dal servizio a tutte le tre date predette, si prende per base la retribuzione riferita alla data di presenza in servizio immediatamente anteriore.
Art. 7
1. Nel caso di servizi simultanei ancora in atto alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria, qualora i servizi stessi influiscano sulla misura del trattamento spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge a causa della valutazione di essi come parte della pensione originaria oppure come parte della pensione aggiuntiva di cui all'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai fini della riliquidazione prevista dall'art. 5, e' determinata applicando le norme annesse alla tabella III unita alla presente legge.
Art. 8
1. Qualora ai fini della determinazione dell'importo della pensione originaria sia ricorsa la valutazione delle campagne di guerra o di analoghe maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, oppure il computo degli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, e dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti e' maggiorata di una aliquota pari alla' frazione avente per numeratore il numero di campagne di guerra o di anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile, con l'avvertenza, pero', che in nessun caso la pensione teorica cosi' maggiorata puo' superare quella che si otterrebbe dall'attribuzione del limite massimo di anni cinquanta di servizio utile previsto dall'art. 6.
Art. 9
1. Qualora il trattamento di pensione spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge sia comprensivo di pensione aggiuntiva prevista dall'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria deve essere maggiorata della pensione teorica relativa alla parte di pensione aggiuntiva riferita ai servizi di reiscrizione o di continuazione di iscrizione da determinarsi con l'applicazione degli articoli 5 e 6, attribuendo, pero', come retribuzione annua pensionabile costante di cui all'art. 6, la retribuzione annua contributiva costante definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge.
Art. 10
1. L'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata e' pari alla pensione teorica determinata in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli dal 5 al 9 nel caso di pensione normale e alla predetta pensione teorica aumentata di un decimo nel caso di pensione di privilegio.
2. L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio riliquidata non puo' essere inferiore ai due terzi della pensione teorica che si otterrebbe dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7, attribuendo come servizio utile quello massimo di anni cinquanta previsto dall'art. 6.
3. In nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata, normale o di privilegio, puo' essere inferiore a quello spettante complessivamente per pensione e assegno supplementare al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge, aumentato della somma fissa di lire 26.000.
Art. 11
1. Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di riversibilita', il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.