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Costituzione di un Corpo di polizia femminile

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono istituiti i ruoli delle "Ispettrici di polizia" - carriera direttiva - e delle "Assistenti di polizia" - carriera di concetto - presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Gli organici relativi sono stabiliti nelle allegate tabelle.

Art. 2

1. Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 sono affidate le seguenti attribuzioni:

  1. a) prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralita' pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrita' e sanita' della stirpe nonche' dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;

  2. b) indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;

  3. c) vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;

  4. d) eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonche' di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorita' ed Enti che tali specifici compiti perseguono.

Art. 3

1. Alle ispettrici ed alle assistenti di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 4

1. Le qualifiche delle ispettrici di polizia sono stabilite come segue:

  1. 1) ispettrice capo;

  2. 2) ispettrice di 1ª classe;

  3. 3) ispettrice di 2ª classe;

  4. 4) ispettrice di 3ª classe;

  5. 5) vice ispettrice.

Le qualifiche delle assistenti di polizia sono stabilite come segue:

  1. 1) assistente superiore di 1ª classe;

  2. 2) assistente superiore di 2ª classe;

  3. 3) assistente di polizia di 1ª classe;

  4. 4) assistente di polizia di 2ª classe;

  5. 5) assistente di polizia di 3ª classe.

Art. 5

1. La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

  1. 1) cittadinanza italiana;

  2. 2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli, anni 40.
    Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previste da leggi speciali;

  3. 3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;

  4. 4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

  5. 5) idoneita' psico-fisica al servizio di istituto.

2. La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai numeri 1), 4) e 5) del comma precedente ed abbiano una eta' non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previste da leggi speciali.

Art. 6

1. Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle ispettrici di polizia constano di tre prove scritte e una orale e vertono sulle seguenti materie:

  1. 1) diritto penale e procedura penale;

  2. 2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprieta', delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

  3. 3) diritto costituzionale e amministrativo;

  4. 4) diritto del lavoro;

  5. 5) elementi di diritto internazionale pubblico;

  6. 6) legislazione amministrativa, speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;

  7. 7) nozioni di medicina legale;

  8. 8) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco a scelta della candidata).

2. Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3); quella orale su tutto il programma.

3. Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera delle assistenti di polizia constano di due prove scritte e di una orale e vertono sulle seguenti materie:

  1. 1) cultura generale a) storia politica d'Italia dal 1815; 6) geografia politica;

  2. 2) nozioni di diritto penale;

  3. 3) nozioni di diritto pubblico;

  4. 4) nozioni di procedura penale (atti di polizia giudiziaria);

  5. 5) nozioni di diritto civile (delle persone e della famiglia);

  6. 6) legislazione speciale amministrativa, in materia di sicurezza pubblica e di protezione e assistenza alle donne e ai minori; legislazione sul funzionamento dei Tribunali per i minorenni e sull'organizzazione dei centri di rieducazione dei minorenni;

  7. 7) conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco o spagnolo.

4. Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), quella orale su tutto il programma.

Art. 7

1. Le vice ispettrici in prova e le assistenti di polizia di 32 classe in prova, dopo la nomina, sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di formazione della, durata non inferiore a quattro mesi.

2. Con decreto del Ministro per l'interno, sono stabilite le modalita' dei corsi e le materie di esame.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, le ispettrici di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

4. Le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 10

1. Alle ispettrici di polizia sono corrisposte, ridotte di un terzo, l'indennita' di servizio speciale e l'indennita' speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformita' delle vigenti disposizioni di legge.

2. Le stesse indennita' ridotte di due terzi, sono corrisposte, con eguali modalita', alle assistenti di polizia.

3. Alle assistenti di polizia di 3ª classe sono corrisposte le sopraddette indennita' nella misura spettante alle assistenti di polizia di 2ª classe.

Art. 11

1. Le ispettrici e le assistenti di polizia hanno una Uniforme di servizio.

2. Le caratteristiche dell'uniforme e le modalita' per il suo uso sono stabilite dal regolamento.

3. La prima divisa e' a carico dell'Amministrazione.