Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale.
2. La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta'.
3. I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
4. L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, e' abrogato.1
Art. 2
1. I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio per le ipotesi previste dall'articolo 1 rimangono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1976
LEONE
MORO - COSSIGA - BONIFACIO - FORLANI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO