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Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' conferita una ulteriore assegnazione di 300 milioni di lire, che fara' carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 2

1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA