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Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Novara-Biella ed inclusione della linea nella rete statale, nonche' modificazioni alla legge 30 aprile 1959, n. 286

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 650 milioni (lire seicentocinquantamilioni) per far fronte al pagamento della indennita', che sara' esente da oneri fiscali di qualsiasi specie, relativa alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Novara-Biella.

2. L'atto da stipulare con il concessionario della ferrovia per la risoluzione della concessione sara' approvato e reso esecutorio con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2

1. E' autorizzata l'inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato dopo che sia intervenuta la risoluzione della concessione.

Art. 3

1. Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Novara-Biella, nonche' della Cassa soccorso, si applicheranno, a decorrere dalla data di inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato, le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1959, n. 286, rispettivamente per il personale, per gli assuntori e per la Cassa soccorso delle ferrovie indicate nella legge medesima, con le modificazioni di cui ai seguenti articoli 4 e 5.

Art. 4

1. L'art. 4 della legge 30 aprile 1959, n. 286, e' sostituito dal seguente:
"Il personale delle Societa' ex concessionarie di cui all'art. 1 ha facolta' di optare, entro il termine di tre mesi dalla data di partecipazione della qualifica assegnata dalla Azienda delle ferrovie dello Stato, per l'iscrizione al Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui al decreto 22 aprile 1909, numero 229, e successive modificazioni, dalla data di inquadramento nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.
In tal caso il servizio prestato anteriormente a tale data presso le Societa' ex concessionarie, con iscrizione allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' utile ai fini della cessazione dal servizio sia d'ufficio che a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, nonche' ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto decreto. Lo speciale Fondo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto trasferira' al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica, corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.
Il personale di cui al presente articolo, il quale abbia gia' compiuto, o compira' entro trenta giorni dalla data di opzione per il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, i limiti di eta' e di servizio stabiliti dalla tabella (allegato n. 15) annessa al primo comma dell'art. 165 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, sara' collocato a riposo con decorrenza non posteriore al predetto termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
Entro lo stesso termine di trenta giorni dall'opzione e data facolta' di chiedere il mantenimento in impiego fino al compimento di un biennio oltre il limite di eta', previsto dal quarto comma dell'art. 165 del citato stato giuridico, al personale il cui limite di eta' e' fissato in anni 58 e 60 e che abbia gia' compiuto tale limite o al quale manchino meno di sei mesi al compimento del limite stesso. Delle facolta' previste dal presente articolo puo' avvalersi anche il personale eventualmente gia' cessato dal servizio in applicazione dell'art. 4 della legge 30 aprile 1959, n. 286.
Per il personale che sara' eventualmente riammesso in impiego ai sensi del comma precedente, il periodo di assenza dal servizio sara' utile a tutti gli effetti. La riammissione competera' la corresponsione della differenza fra gli assegni fissi di attivita' di servizio, con esclusione delle competenze accessorie, e le somme eventualmente corrisposte al personale stesso a titolo di pensione.
Gli agenti, che non si siano avvalsi della facolta' di opzione per il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato, prevista dai precedenti commi, continueranno a rimanere iscritti allo speciale Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, gestito dallo Istituto nazionale della previdenza sociale.
Al personale di cui al comma precedente dovranno applicarsi, ai fini della cessazione dal servizio, sia d'ufficio che a domanda, le norme contenute nello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.
L'art. 12 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, potra' trovare applicazione solo nel caso di collocamento a riposo per limiti di eta' e di servizio, disposto d'ufficio dalla Azienda ferroviaria in base all'art. 165 dello stato giuridico del personale ferroviario prima del raggiungimento dei limiti di eta' e di servizio fissati dalle norme che regolano il collocamento a riposo degli addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti al predetto Fondo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, sia d'ufficio che a domanda, il personale medesimo consegue il diritto al trattamento di quiescenza solo se abbia compiuto i limiti di eta' e di servizio previsti dalle norme che regolano il citato Fondo.
Si applicano, anche agli agenti di cui al comma sesto del presente articolo, le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto".

Art. 5

1. L'art. 5 della legge 30 aprile 1959, n. 286, e' sostituito dal seguente:
"Gli agenti di ruolo provenienti dalle ferrovie "Santhia-Biella"; "Monza-Molteno-Oggiono"; "Siena-Buonconvento-Monte Antico" e "Poggibonsi-Colle Val d'Elsa" saranno iscritti alla data del loro passaggio nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.
Il servizio di ruolo prestato a decorrere dalla data di costituzione dei conti individuali fino al detto passaggio verra' riconosciuto nella misura di un terzo agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.
Con l'iscrizione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato del personale delle Societa' ex concessionarie verranno a cessare i rispettivi fondi di buonuscita previsti dall'art. 12 dell'Accordo nazionale 19 febbraio 1948 e dall'art. 2 dell'Accordo nazionale 12 gennaio 1956.
I singoli conti individuali, con i relativi interessi, saranno introitati dall'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, la quale assicurera' al personale di cui sopra, eccettuate le esclusioni e riduzioni previste dalle norme di legge vigenti per il personale ferroviario, un trattamento di buonuscita di importo non inferiore a sei mensilita' dell'ultimo stipendio".

Art. 6

1. La spesa di lire 650.000.000 di cui all'art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

2. All'onere di cui sopra verra' fatto fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con quota parte delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI - TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA