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Aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (Is.M.E.O.) e concessione di un contributo straordinario all'Istituto stesso

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata a favore dell'Istituto per il medio ed estremo oriente (Is.M.E.O.) la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000.

Art. 2

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente, previsto, dalla legge 12 febbraio 1955, n. 79, nella misura di lire 150.000.000 e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 200.000.000.

Art. 3

1. All'onere di lire 50.000.000 di cui all'art. 1 si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

2. All'onere di lire 50.000.000 di cui all'art. 2 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - PELLA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA