diritto.io

Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, e' autorizzato per l'esercizio 1959-60 un ulteriore limite d'impegno di lire 131.625.000. La somma complessiva di lire 4.606.875.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente, sara' inscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze in ragione, rispettivamente, di annue lire 121.000.000 e lire 10.625.000 dall'esercizio 1959-60 all'esercizio 1993-94.

Art. 2

1. L'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152, e' sostituito dal seguente:
"Le autorizzazioni di spesa per i concorsi in capitale e negli interessi, a norma del precedente art. 4, potranno essere ulteriormente aumentate in proporzione della meta' del ricavo delle alienazioni da eseguirsi a norma dell'art. 1 fino ad una somma non eccedente le lire 255.500.000".

Art. 3

1. All'onere di lire 131.625.000 dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si fara' fronte per lire 105.800.000 a carico dei capitoli n. 140 (lire 63.280.000), n. 147. (lire 21.260.000) e n. 157 (lire 21.260.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo; per lire 15.200.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, approvato con la legge 3 giugno 1959, n. 412, e per lire 10.625.000 a carico del capitolo n. 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, approvato con legge 3 giugno 1959, n. 384.

2. Per gli esercizi successivi sara' provveduto con i normali stanziamenti degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - TAVIANI - TAMBRONI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA