Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere
Testo vigente
Le Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di eta', stabilito dall'art. 9, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purche', alla data di presentazione della domanda, si verifichino le Seguenti condizioni:
1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;
2) abbiano compiuto il 55° anno di eta';
3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
4) siano cessati definitivamente dall'occupazione n miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attivita' diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.
Art. 2
1. E' istituita, presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale di previdenza, integrativa della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. Alla Gestione sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorche' parziale in sotterraneo. Sono esclusi gli stabilimenti di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
3. Gli iscritti alla Gestione speciale di cui al precedente comma restano soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
1. La Gestione corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi della presente legge:
1) dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata fino a tutto il mese nel quale e' compiuto il 60° anno di eta':
a) una pensione calcolata secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, in relazione ai contributi versati o accreditati a suo favore, a qualsiasi titolo, nella predetta assicurazione in base alle relative norme escluse quelle sulla maggiorazione per differimento contenute nell'art. 12, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
b) una pensione integrativa commisurata ai contributi base che sarebbero versati per l'iscritto ove continuasse a prestare la propria opera nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di cui alla precedente lettera a) ed il compimento del 60° anno di eta', in ragione del 20 per cento del relativo importo con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, esclusa la quota di concorso dello Stato.
2. Ai fini del calcolo della pensione integrativa, si considera versato per il periodo predetto a favore dell'iscritto il contributo base previsto dalla tabella B, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, corrispondente alla media arrotondata per eccesso dei contributi versati per l'iscritto stesso negli ultimi tre anni di servizio;
2) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 600 anno di eta', la sola pensione integrativa di cui alla lettera b) del precedente punto 1).
3. Ove il pensionato, nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di eta', si sia rioccupato alle dipendenze di terzi, verra' detratta dalla pensione integrativa dovutagli ai sensi del presente punto 2) e fino a concorrenza del relativo importo, la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente al versamenti effettuati nella assicurazione stessa durante il predetto periodo.
4. Con la decorrenza di cui al punto 2) del presente articolo si procede alla liquidazione della pensione spettante a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
5. In caso di decesso del titolare di pensione liquidata a norma della presente legge, e' riversibile ai superstiti, a carico della Gestione, alle condizioni e nella misura previste dalle norme sull'assicurazione obbligatoria, la sola pensione integrativa dal cui ammontare sara' detratta, a norma del precedente punto 2), la quota della pensione dell'assicurazione obbligatoria dovuta ai superstiti stessi in relazione ai versamenti effettuati nella predetta assicurazione per eventuali periodi di lavoro prestato dall'iscritto tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del 60° anno di eta' o la data della morte, se anteriore.
6. Ai fini della determinazione del diritto al trattamento minimo, la pensione integrativa si somma con la pensione di cui al punto 1), lettera a), del presente articolo o con la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Art. 4
1. La Gestione corrisponde all'iscritto la pensione e la integrazione, di cui al comma primo, punto 1), dell'art. 3, con unico certificato di pensione, provvedendo ad annotare distintamente sul certificato stesso i relativi importi.
2. La Gestione provvede inoltre ad erogare, con un unico certificato di pensione, unitamente alla pensione integrativa a proprio carico ai sensi del comma primo, punto 2) e del comma terzo dell'art. 3, anche la pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti:
a) all'iscritto che ha compiuto il 60° anno di eta';
b) ai superstiti dell'iscritto o del pensionato aventi diritto.
3. Sul certificato di pensione dovranno essere annotati distintamente l'importo della pensione della assicurazione obbligatoria e quello della pensione integrativa.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alla Gestione l'importo della pensione dell'assicurazione obbligatoria anche per la quota di pertinenza del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
1. Qualora il titolare della pensione liquidata a norma della presente legge si rioccupi prima del compimento del 60° anno di eta', alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione e della integrazione di cui al comma primo, punto 1) del precedente art. 3. Il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge, in eta' inferiore ai 60 anni, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione corrisposta al dipendente e fino a concorrenza del relativo ammontare l'intero importo della pensione e della integrazione sopra indicate e di versare detto importo all'istituto nazionale della previdenza sociale, che l'accredita alla Gestione.
2. Qualora il titolare della pensione si rioccupi, prima del compimento del 60° anno di eta', alle dipendenze di aziende di settori diversi da quelli indicati al precedente comma, con guadagno continuativo e normale, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione integrativa di cui al comma primo, punto 1), lettera b) dell'art. 3 della presente legge e viene ridotta, nella misura stabilita dall'art. 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la pensione di cui ai comma primo, punto 1), lettera a) dello stesso art. 3. Il datore di lavoro, il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge in eta' inferiore ai 60 anni, e' tenuto a detrarre dalla retribuzione del dipendente, fino a concorrenza del relativo ammontare, l'importo della quota di riduzione della pensione sopra indicata e l'intero importo della pensione integrativa. Egli deve provvedere a versare la somma complessiva, trattenuta sulla retribuzione del dipendente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditarla alla Gestione.
3. Qualora il pensionato si rioccupi dopo il 60° anno di eta', il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre, dalla retribuzione corrisposta ai dipendente, sia per la pensione dell'assicurazione obbligatoria che per quella integrativa a carico della Gestione, la quota di riduzione di cui all'art. 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55. Il datore di lavoro e' tenuto a versare l'importo della trattenuta stessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditare alla Gestione speciale la quota di sua spettanza.
Art. 6
1. L'iscritto, all'atto della richiesta della pensione ai sensi della presente legge, e il titolare della pensione gia' liquidata, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono tenuti a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilita' dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 4) dell'art. 1.
2. L'Istituto ha facolta' di controllare, all'atto della presentazione della domanda di pensione, che il richiedente possiede i requisiti cui e' condizionato dalla presente legge il diritto alla pensione, e successivamente, che i requisiti stessi non siano venuti meno.
Art. 7
1. Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo e' comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.
Art. 8
1. Il 50 per cento degli oneri derivanti alla Gestione speciale dall'applicazione della presente legge e' a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla copertura del restante 50 per cento degli oneri stessi, si provvede con i seguenti contributi percentuali corrisposti dai datori di lavoro di cui all'art. 2, secondo comma, sulla retribuzione lorda imponibile dei propri dipendenti determinata ai sensi degli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218:
a) contributo per i dipendenti non addetti a lavori di sotterraneo;
b) contributo per i dipendenti addetti a lavori di sotterraneo.
3. I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori cui si riferiscono, rispettivamente in ragione di due terzi e un terzo del relativo importo.
4. Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi di cui sopra saranno stabiliti annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione.
5. Le misure dei predetti contributi, tenuto conto della esigenza di copertura del fabbisogno, saranno determinate, in ogni caso, in maniera tale che l'aliquota del contributo di cui al punto b) risulti doppia di quella del contributo di cui al punto a).
6. Qualora alla data del primo gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
7. Per l'anno 1959, i contributi sono provvisoriamente fissati, salvo successivo conguaglio, nella seguente misura percentuale:
8. Il datore di lavoro e' tenuto a versare unitamente al contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati di cui all'art. 14 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i contributi previsti nel presente articolo.
Art. 9
1. Entro il 31 dicembre 1962 possono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 i lavoratori che, pur non potendo far valere il requisito di 15 anni di lavoro di sotterraneo, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto art. 1 e si trovino nelle seguenti condizioni:
1) possono far valere 15 anni di lavoro in miniere, cave e torbiere, coperti di regolare contribuzione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, dei quali almeno cinque, anche se discontinui, in qualita' di addetti a lavori di sotterraneo. I cinque anni di lavoro di sotterraneo debbono essere stati prestati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;
2) siano cessati dall'occupazione in miniere, cave e torbiere in data non anteriore al 1 luglio 1958.
Art. 10
1. Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 gli iscritti che pur non potendo far valere il periodo di lavoro di sotterraneo coperto da contribuzione a mezzo delle speciali marche istituite dall'articolo 7 richiesto dal punto 3) dell'articolo 1, siano in possesso degli altri requisiti previsti nel predetto articolo 1 e possano far valere i periodi di contribuzione nella Gestione speciale indifferentemente per lavoro in superficie o in sotterraneo indicati, per ciascun anno, nel seguente prospetto:
2. 1963. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 marche settimanali 1964. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 marche settimanali 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 marche settimanali 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 marche settimanali 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 marche settimanali 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 marche settimanali 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 marche settimanali 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 marche settimanali 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 marche settimanali 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 marche settimanali 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 marche settimanali 1974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 marche settimanali 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 marche settimanali 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 marche settimanali 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 marche settimanali 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 marche settimanali 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 marche settimanali 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 marche settimanali 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 marche settimanali 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 marche settimanali
Per essere ammesso alla liquidazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma, l'iscritto deve inoltre esibire idonea documentazione dalla quale risulti che e' stato addetto a lavori di sotterraneo per periodi anteriori al 1 luglio 1958, coperti regolarmente con contribuzione ordinaria e tali da raggiungere, complessivamente, insieme con gli eventuali periodi coperti dalle marche speciali di cui all'articolo 7, i limiti di durata previsti dall'articolo 1, n. 3), della presente legge.
Art. 11
1. Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Gestione speciale e' costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
e) due rappresentanti dei datori di lavoro;
f) tre rappresentanti dei lavoratori della categoria.
2. Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante.
3. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), sono nominati per un quadriennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, limitatamente ai membri di cui alle lettere e) ed f), delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.
4. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.