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Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio, 1 febbraio, 26 marzo e 2 aprile 1957

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole:

2. Scambio di Note effettuato in Roma il 7 gennaio 1957 per la modifica del paragrafo 3 dell'articolo 1 e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'"Agricultural Trade Development and Assistance Act";

3. Scambio di Note effettuato in Roma il 30 gennaio 1957 relativo allo scambio di Note dei 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque milioni di dollari in base alla Sezione 402 del "Mutual Security Act" del 1951;

4. Scambio di Note effettuato in Roma il 28 gennaio-1 febbraio 1957 relativo allo scambio di Note del 7 gennaio 1957 sopracitato;

5. Scambio di Note effettuato in Roma il 26 marzo 1957 per una ulteriore modifica del paragrafo 3 dell'articolo 1 e del paragrafo 1 dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti agricoli in base al titolo I dell'"Agricultural Trade Development and Assistance Act";

6. Scambio di Note effettuato in Roma il 2 aprile 1957 relativo allo scambio di Note del 26 marzo 1957 sopracitato.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata, in vigore.

Art. 3

1. In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potra' far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

2. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Art. 4

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione dei prestiti previsti dagli Accordi 28 gennaio-1 febbraio 1957 e 2 aprile 1957 la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - PELLA - TAMBRONI - COLOMBO - DEL BO - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA